Garanzie fideiussorie nelle operazioni di fusione per incorporazione dell'esodante

Pubblicato il 25 febbraio 2015 L’art. 4, comma 3, Legge n. 92/2012, prevede che, a seguito della stipulazione dell’accordo di incentivazione all’esodo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, il datore di lavoro esodante debba presentare all’INPS apposita domanda di accesso alla prestazione di esodo, accompagnata dalla produzione di una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo che - qualora non vengano versate le rate per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata - avrà la possibilità di procedere all’escussione di detta garanzia (vedi circ. INPS n. 119/2013).

Stante quanto sopra, con messaggio n. 1392 del 24 febbraio 2015, l’INPS ha fornito apposite istruzioni con riferimento ai casi in cui imprese esodanti, che abbiano già prodotto all’Istituto la fideiussione bancaria, vengano interessate da procedure di fusione per incorporazione in altre aziende, al fine di assicurarsi che, anche in seguito alle suddette operazioni, il credito garantito venga adempiuto a tutela dei diritti dei lavoratori destinatari dell’Accordo di incentivazione all’esodo sottoscritto dalla società incorporata.

In particolare, il messaggio sottolinea che le operazioni di fusione avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2504-bis c.c. (modificato ad opera del D.Lgs. n. 6/2013), determinano un fenomeno evolutivo-modificativo di natura formale dell’organizzazione societaria già esistente, la quale conserva la propria identità, anche se in un nuovo assetto organizzativo.

Infatti, tutti i rapporti giuridici, anche processuali, proseguono in capo al soggetto unificato quale centro unitario di tutti i rapporti preesistenti (cfr. Cass. sez. un. 17 settembre 2010, n. 19698; Cass. sez. un. 14 settembre 2010, n. 19509; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24498).

In relazione alla società incorporata viene rilevato, altresì, l’effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese una volta conclusa l’operazione societaria di fusione per incorporazione.

Pertanto, in considerazione del venir meno della capacità processuale e giuridica della azienda esodante incorporata, è necessario - allo scopo di assicurare che gli obblighi assunti dal datore di lavoro esodante vengano adempiuti - che il credito vantato dall’Istituto venga garantito da nuova polizza fideiussoria presentata dalla società incorporante.

Contestualmente viene chiesto che la medesima società incorporante produca una dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi radicati sull’accordo di esodo antecedentemente sottoscritto dalla società incorporata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IMU 2025: guida completa all’acconto di giugno. Calcolo e pagamento

13/06/2025

Indennità ISCRO: al via le domande dal 16 giugno

13/06/2025

Mobilità professionale interna: da improvvisazione a strategia per il talento

13/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

13/06/2025

Concordato biennale corretto in Gazzetta: novità su limiti, esclusioni e avvisi bonari

13/06/2025

Contenzioso tributario: le novità introdotte dal Decreto correttivo bis

13/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy