Con l’informativa del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito modalità e termini per accedere al rimborso delle accise sul gasolio commerciale impiegato nel settore del trasporto. L’agevolazione riguarda i consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno e rappresenta un importante strumento di recupero dei costi per le imprese del comparto.
Il beneficio si riferisce ai consumi di gasolio sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026. La dichiarazione di rimborso deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.
Il rispetto della finestra temporale è essenziale: oltre tale termine non è possibile accedere al credito.
La richiesta può essere trasmessa:
Sul sito ADM è disponibile il software aggiornato per compilare e stampare il modello.
La dichiarazione deve essere inviata all’Ufficio delle Dogane competente in base alla sede dell’impresa (operativa o legale) oppure, per operatori UE, secondo i criteri previsti dall’Agenzia.
Il credito riconosciuto è pari a:
214,18 euro ogni mille litri di gasolio commerciale
L’agevolazione è prevista dall’art. 24-ter del Testo Unico Accise e si applica anche ai gasoli paraffinici utilizzati in sostituzione del carburante tradizionale, nel rispetto delle condizioni normative.
Possono accedere al rimborso:
Il credito maturato può essere:
Per ricevere l’accredito su conti esteri è necessario indicare IBAN e BIC.
Per ottenere il beneficio è necessario conservare e indicare:
È inoltre previsto un limite massimo di consumo pari a 1 litro per chilometro per ciascun veicolo, dato che deve risultare coerente con quanto dichiarato.
Non sono ammessi al rimborso:
Le informazioni fornite hanno valore di dichiarazione sostitutiva: dati non veritieri comportano la perdita del beneficio e possibili conseguenze sanzionatorie. Eventuali irregolarità formali devono essere sanate per non bloccare la procedura.
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