Genitori senza mezzi sufficienti? Nonni tenuti a contribuire

Pubblicato il 15 luglio 2020

La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la decisione con cui la Corte d’appello aveva posto a carico di un nonno il pagamento di un assegno quale contributo al mantenimento del nipote.

Nella vicenda esaminata, la situazione economica della madre era stata ritenuta insufficiente per far fronte alle esigenze del figlio minore, malato e con necessità di terapie riabilitative, e ciò anche tenendo conto del contributo economico fornito dai nonni materni, con i quali la donna e il bambino abitavano.

La mamma aveva anche documentato l’impossibilità di riscuotere il contributo al mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre, mai corrisposto.

Da qui la legittimità della richiesta al nonno paterno.

Obbligo ascendenti subordinato e sussidiario

Gli Ermellini, nell'ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020, hanno ricordato, in primo luogo, come l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti, primariamente e integralmente, ai loro genitori.

Tuttavia, hanno altresì sottolineato che, nei casi come quello di specie, sussiste il subordinato e sussidiario obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Poiché tale obbligo è sussidiario a quello primario dei genitori – ha altresì precisato la Suprema corte - non è consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove comunque l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.

Situazione, quest’ultima, non realizzatasi nel caso in esame, posto che la madre, anche con il contributo dei suoi genitori, non era in grado di far fronte al mantenimento del minore in assenza del mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre.

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