Gestori della crisi: nuove istruzioni Giustizia per l'iscrizione all'elenco

Pubblicato il 03 marzo 2025

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato le istruzioni operative riguardanti le modalità di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi, adeguandole alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 136/2024, conosciuto come decreto Correttivo-ter.

Sul sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata "Gestori della crisi di impresa - Elenco - Iscrizione", sono state rese disponibili le nuove FAQ (Frequently Asked Questions), aggiornate al 26 febbraio 2025.

L’Elenco dei soggetti incaricati della gestione della crisi e dell’insolvenza  

L"Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti" - si rammenta - è stato istituito con il Decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e successive modifiche.  

Tale elenco è tenuto con modalità informatiche.

L'articolo 356 del Decreto prevede che possano ottenere l'iscrizione all'elenco coloro che siano in possesso dei requisiti specificati dall’articolo 358, comma 1.

In particolare, possono accedere gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Inoltre, anche gli studi professionali associati o le società tra professionisti possono presentare domanda di iscrizione, a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Possono, inoltre, essere ammessi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali e a condizione che non sia stata emessa nei loro confronti una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Gli ulteriori requisiti necessari per l’iscrizione all'elenco sono individuati dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 356.

La Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia

Con convenzione del 22 dicembre 2023 sono stati regolati i rapporti tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., incaricata di svolgere le attività istruttorie per la verifica dei requisiti necessari all'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi. Tali attività sono disciplinate dall'articolo 4 del Decreto ministeriale n. 75/2022. Tuttavia, la decisione finale sull'iscrizione resta di competenza del Responsabile dell'elenco, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello stesso decreto.

Le nuove FAQ aggiornate

Le nuove FAQ, come anticipato, sono aggiornate alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 136/2024.

Le FAQ sono suddivise in sezioni tematiche e trattano dettagliatamente i seguenti aspetti:

Elenco e modalità di presentazione della domanda  

Nelle risposte viene evidenziato come, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 136/2024, l'"Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese" sia stato sostituito dall’"Elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese". Questa modifica ha avuto lo scopo di adeguare la terminologia alle nuove esigenze normative, estendendo l'accesso anche a soggetti non appartenenti a professioni ordinistiche.

L’Elenco è istituito presso il Ministero della Giustizia e comprende i soggetti che, su incarico del tribunale, possono svolgere funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

L'istituto è disciplinato dagli articoli 356-358 del D. Lgs. n. 14/2019 e dal Decreto ministeriale n. 75/2022, che regolamenta il suo funzionamento. Gli obblighi formativi per l'iscrizione sono stabiliti dall’articolo 4, comma 5, del D. M. n. 202/2014 e dalle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2023.

L'Elenco è unico, senza sezioni distinte per tipologia di soggetti iscritti o per distretto giudiziario. Tuttavia, nella domanda di iscrizione, è possibile specificare le funzioni che si intende svolgere, in base alle competenze possedute.

Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'apposito portale disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Non sono ammesse domande inviate tramite posta cartacea, email, PEC o protocollo.

Le domande possono essere modificate finché sono in stato di “bozza”, ma non possono essere modificate una volta inviate. Tuttavia, è possibile revocare una domanda inviata e presentarne una nuova utilizzando la stessa ricevuta di pagamento del contributo se la revoca avviene mentre la domanda è ancora in stato di "istruttoria".

Ciascun interessato può essere iscritto all’Elenco in qualità di professionista singolo, legale rappresentante o socio di una società tra professionisti, nonché come associato di uno studio professionale. È possibile, quindi, cumulare l'iscrizione come individuo con quella come componente di una struttura associata o societaria.

Requisiti di iscrizione  

Per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese sono richiesti requisiti professionali, formativi, esperienziali e di onorabilità, oltre al versamento di un contributo di iscrizione pari a 150 euro.

I requisiti professionali includono l'iscrizione agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Possono iscriversi anche gli studi professionali associati e le società tra professionisti, purché i soci abbiano i requisiti richiesti. Sono ammessi, inoltre, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali e in assenza di dichiarazioni di liquidazione giudiziale a loro carico.

I requisiti formativi prevedono il completamento di un corso iniziale di 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini e di 200 ore per gli altri soggetti.

Da segnalare, che tra le modifiche introdotte dal decreto Correttivo-ter è stato previsto che gli avvocati, i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro sono esonerati dal tirocinio semestrale obbligatorio per gli altri soggetti.

I requisiti esperienziali richiedono un'adeguata esperienza negli ultimi cinque anni come attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale. Questa esperienza deve essere certificata mediante autocertificazione.

I requisiti di onorabilità impongono che l’iscritto non si trovi in condizioni di ineleggibilità o decadenza secondo l’articolo 2382 del codice civile, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato per reati gravi, e non abbia riportato sanzioni disciplinari significative negli ultimi cinque anni.

L’iscrizione è inoltre subordinata al versamento del contributo di 150 euro, effettuabile tramite PagoPA o bonifico bancario.

Formazione iniziale e aggiornamento biennale  

Per l'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, è obbligatorio aver completato un corso di formazione iniziale.

La durata del corso varia a seconda della categoria professionale: 40 ore per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro, mentre per gli altri soggetti è richiesta una durata di 200 ore.

I corsi devono essere erogati da università, pubbliche o private, o da enti convenzionati con esse, oppure dagli ordini professionali autorizzati. Il completamento del corso deve essere documentato tramite certificazione o dichiarazione sostitutiva.

Per i soggetti non appartenenti a ordini professionali, come già detto, è obbligatorio anche un tirocinio semestrale presso curatori fallimentari, commissari giudiziali o altri professionisti del settore, con l'obiettivo di acquisire competenze pratiche nella gestione delle procedure di crisi.

L'aggiornamento biennale è richiesto per mantenere l'iscrizione all'Elenco. Esso prevede la frequenza di corsi della durata minima di 40 ore per i soggetti non appartenenti a ordini professionali e di 18 ore per avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

L'aggiornamento può essere svolto anche tramite la partecipazione a convegni organizzati dagli ordini professionali o dalle università, purché i programmi rispettino le Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura.

La documentazione dell'aggiornamento deve essere caricata sul portale istituzionale, accompagnata da attestati che certifichino la durata e la conformità dei corsi seguiti. Non sono previsti esoneri dall'obbligo di aggiornamento biennale, neanche per i professionisti esonerati dalla formazione continua secondo le regole dei propri ordini professionali.

Contributi economici  

L'iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese richiede il pagamento di un contributo iniziale di 150 euro, come previsto dall’art. 8, comma 1 del D. M. n. 75/2022.

Il pagamento può essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA, bonifico bancario o postale, oppure con altri sistemi di pagamento elettronico autorizzati. In caso di bonifico, è necessario utilizzare l’IBAN indicato dalla Tesoreria provinciale di Roma, specificando nella causale “Iscrizione elenco gestori della crisi e dell’insolvenza”.

Oltre al contributo iniziale, è previsto un contributo annuale di mantenimento dell'iscrizione pari a 50 euro, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'iscrizione. Il mancato pagamento entro il 30 aprile comporta la sospensione dall'elenco, mentre il protrarsi dell'omissione per oltre sei mesi implica la cancellazione automatica dall'elenco.

Il contributo è rimborsabile solo in caso di errore che abbia comportato un doppio pagamento. In tal caso, è possibile richiedere il rimborso tramite apposita istanza all'indirizzo PEC dedicato.

In caso di presentazione di una nuova domanda a seguito di diniego, è necessario versare un nuovo contributo; tuttavia, se la domanda precedente è stata revocata, è possibile riutilizzare la stessa ricevuta di pagamento per la nuova domanda.

Società tra professionisti e studi associati  

Le società tra professionisti e gli studi professionali associati, come sopra ricordato, possono iscriversi all’Elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, ma devono soddisfare specifici requisiti.

Per le società tra professionisti, è sufficiente che i requisiti di iscrizione agli albi professionali siano posseduti dal legale rappresentante e dai soci designati come responsabili delle procedure. All'atto della domanda, è necessario dichiarare soltanto i soci che soddisfano tali requisiti.

Per gli studi professionali associati, invece, tutti i componenti devono possedere i requisiti di iscrizione agli albi professionali. La domanda di iscrizione deve quindi includere le informazioni relative a ciascun associato, documentando per tutti il possesso dei requisiti richiesti.

In entrambi i casi, oltre ai requisiti professionali, devono essere soddisfatti anche quelli formativi e di onorabilità previsti dall’art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Ciò implica che sia i rappresentanti legali sia tutti i soci e associati devono rispettare gli obblighi formativi iniziali e biennali, nonché i requisiti di onorabilità, per poter mantenere l'iscrizione all'Elenco.

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