Già nell’avviso l’uso degli studi

Pubblicato il 04 febbraio 2008

Per i giudici della Commissione tributaria regionale della Puglia che hanno firmato la sentenza 94/5/07, gli studi di settore non possono esser considerati uno “strumento persecutorio del contribuente infedele”. Vanno letti in chiave di metodologia finalizzata a determinare la reale consistenza del reddito che il soggetto sottopostovi ha prodotto, in modo da ragguagliargli l’imposta effettivamente dovuta, nel rispetto della capacità contributiva recitata dall’articolo 53 della nostra Carta fondamentale. Gli Uffici del Fisco sono perciò tenuti a specificare, nell’avviso di accertamento, gli elementi prevalenti di non congruenza che giustificano la verifica, dimostrandone la presunzione grave, precisa e concordante di evasione d’imposta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy