Con il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026, viene modificata la definizione di giovane agricoltore contenuta nel decreto del 23 dicembre 2022, che disciplina l’applicazione nazionale dei pagamenti diretti PAC 2023-2027.
L’intervento normativo amplia le modalità di soddisfacimento dei requisiti di formazione e competenza professionale, mantenendo invariati gli altri presupposti strutturali della qualifica di giovane agricoltore, che restano centrali ai fini dell’accesso:
Le novità si applicano dall’anno di domanda 2026.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 23 dicembre 2022, come modificato, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che soddisfa tutti i requisiti elencati di seguito.
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Requisito |
Contenuto e condizioni |
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Requisito anagrafico |
Il giovane agricoltore non deve aver compiuto 41 anni nel primo anno di presentazione della domanda unica PAC o della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto. Il requisito è richiesto solo nel primo anno e consente di mantenere il diritto al sostegno anche negli anni successivi oltre i 40 anni, purché permangano gli altri requisiti. |
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Primo insediamento come capo azienda |
Il soggetto deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola e assumere il ruolo di capo azienda. L’insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima domanda PAC o la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto. |
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Natura soggettiva: persona fisica |
La qualifica di giovane agricoltore è attribuita esclusivamente a persone fisiche. Può riferirsi a un’impresa agricola individuale oppure societaria, a condizione che il giovane eserciti il controllo effettivo dell’impresa. |
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Controllo effettivo e duraturo (società) |
In caso di impresa societaria, il giovane deve esercitare un controllo effettivo e duraturo, dimostrato dalla detenzione di una quota rilevante del capitale sociale, dalla partecipazione alle decisioni di gestione, incluse quelle finanziarie, e dallo svolgimento della gestione corrente. La verifica avviene secondo il codice civile e l’allegato VII del DM 23 dicembre 2022. |
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Individuazione dell’anno di insediamento |
Per le imprese individuali, l’anno di inizio attività coincide con il primo evento cronologicamente verificatosi tra:
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Stato “attivo” dell’impresa agricola |
L’insediamento non è riconosciuto se l’impresa agricola, individuale o societaria, risulta iscritta nel Registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, tale da pregiudicare l’effettivo esercizio dell’attività agricola. |
Il decreto Masaf del 22 dicembre 2025 modifica i requisiti di competenza professionale, che ora possono essere soddisfatti attraverso percorsi alternativi, tra cui:
La possibilità di completare la formazione entro il 30 settembre rappresenta una delle principali novità operative per la campagna PAC 2026.
La normativa stabilisce che:
Salvo la specifica deroga sui tempi di formazione, tutti gli altri requisiti devono essere:
La mancanza anche di un solo requisito comporta:
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