Giovani agricoltori: nuova definizione ai fini PAC

Pubblicato il 10 febbraio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026, viene modificata la definizione di giovane agricoltore contenuta nel decreto del 23 dicembre 2022, che disciplina l’applicazione nazionale dei pagamenti diretti PAC 2023-2027.

L’intervento normativo amplia le modalità di soddisfacimento dei requisiti di formazione e competenza professionale, mantenendo invariati gli altri presupposti strutturali della qualifica di giovane agricoltore, che restano centrali ai fini dell’accesso:

Le novità si applicano dall’anno di domanda 2026.

Chi è il giovane agricoltore ai fini PAC

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 23 dicembre 2022, come modificato, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che soddisfa tutti i requisiti elencati di seguito.

Requisito

Contenuto e condizioni

Requisito anagrafico

Il giovane agricoltore non deve aver compiuto 41 anni nel primo anno di presentazione della domanda unica PAC o della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto. Il requisito è richiesto solo nel primo anno e consente di mantenere il diritto al sostegno anche negli anni successivi oltre i 40 anni, purché permangano gli altri requisiti.

Primo insediamento come capo azienda

Il soggetto deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola e assumere il ruolo di capo azienda. L’insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima domanda PAC o la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto.

Natura soggettiva: persona fisica

La qualifica di giovane agricoltore è attribuita esclusivamente a persone fisiche. Può riferirsi a un’impresa agricola individuale oppure societaria, a condizione che il giovane eserciti il controllo effettivo dell’impresa.

Controllo effettivo e duraturo (società)

In caso di impresa societaria, il giovane deve esercitare un controllo effettivo e duraturo, dimostrato dalla detenzione di una quota rilevante del capitale sociale, dalla partecipazione alle decisioni di gestione, incluse quelle finanziarie, e dallo svolgimento della gestione corrente. La verifica avviene secondo il codice civile e l’allegato VII del DM 23 dicembre 2022.

Individuazione dell’anno di insediamento

Per le imprese individuali, l’anno di inizio attività coincide con il primo evento cronologicamente verificatosi tra:

  • iscrizione al Registro delle imprese agricole;
  • apertura o estensione della partita IVA agricola (ATECO 01);
  • iscrizione alla previdenza agricola INPS;
  • presentazione di una domanda di contributo agricolo, indipendentemente dall’esito.

Stato “attivo” dell’impresa agricola

L’insediamento non è riconosciuto se l’impresa agricola, individuale o societaria, risulta iscritta nel Registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, tale da pregiudicare l’effettivo esercizio dell’attività agricola.

Requisiti di istruzione, formazione o esperienza (novità 2026)

Il decreto Masaf del 22 dicembre 2025 modifica i requisiti di competenza professionale, che ora possono essere soddisfatti attraverso percorsi alternativi, tra cui:

La possibilità di completare la formazione entro il 30 settembre rappresenta una delle principali novità operative per la campagna PAC 2026.

Unicità della qualifica di giovane agricoltore

La normativa stabilisce che:

Possesso e mantenimento dei requisiti

Salvo la specifica deroga sui tempi di formazione, tutti gli altri requisiti devono essere:

  1. posseduti al momento della presentazione della domanda;
  2. mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda.

La mancanza anche di un solo requisito comporta:

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