Superbonus: chi non aderisce paga il compenso dell’amministratore

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In materia di Superbonus 110%, il condomino che rinuncia ai benefici fiscali non è esonerato da tutte le spese.

Restano infatti a suo carico i costi non agevolabili, come il compenso dell’amministratore

E' quanto chiarito dal Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 106 del 25 febbraio 2026, pronunciata con riferimento a un contenzioso condominiale relativo agli interventi agevolati dal Superbonus 110%.

Nel provvedimento viene affrontato, in particolare, il tema della corretta imputazione delle spese tra i condomini e chiarisce i limiti dell’accollo deliberato in assemblea in presenza di dissenso da parte di uno dei partecipanti.

Superbonus: chi rinuncia ai lavori paga comunque l’amministratore

Il caso esaminato

La vicenda trae origine dalla decisione di un condominio di eseguire lavori di efficientamento energetico usufruendo del Superbonus 110%.

Una delle condomine, prima e durante l’assemblea, aveva manifestato la volontà di non aderire all’iniziativa, dichiarando espressamente di rinunciare ai benefici fiscali connessi agli interventi, a condizione che le relative spese fossero integralmente sostenute dagli altri condomini.

Nel corso dell'assemblea del 19 giugno 2023, il condominio prendeva atto di tale posizione e deliberava che le quote millesimali riferibili alla condomina venissero ripartite tra gli altri partecipanti, con riferimento alla gestione del Superbonus.

Nonostante tale decisione, nei mesi successivi veniva imputata alla stessa una quota di spesa relativa al compenso straordinario dell’amministratore per la gestione della pratica, pari a euro 1.177,12.

La condomina contestava tale addebito, ma l’assemblea del 31 luglio 2024 confermava la posizione del condominio, determinando così l’insorgere della controversia giudiziale.

I motivi di ricorso  

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1137 del codice civile, la condomina impugnava la delibera assembleare del 31 luglio 2024, sostenendo che la stessa fosse illegittima sotto diversi profili.

In primo luogo, la ricorrente riteneva che l’accollo delle spese deliberato nel 2023 dovesse essere interpretato in senso ampio, comprendendo tutte le spese connesse alla pratica Superbonus, incluse quelle relative al compenso dell’amministratore. Di conseguenza, l’addebito di tale voce di costo sarebbe stato in contrasto con la volontà assembleare.

In secondo luogo, veniva contestata l’erronea imputazione della spesa, ritenuta non dovuta in ragione della rinuncia ai benefici fiscali.

Infine, la ricorrente censurava la decisione assembleare di incaricare un legale per intimarle l’adeguamento degli infissi e delle parti esterne della proprietà esclusiva, ritenendo tale iniziativa lesiva dei limiti di competenza dell’assemblea condominiale.

La questione giuridica  

La controversia sottoposta al Tribunale si concentra sull’interpretazione della delibera assembleare del 19 giugno 2023 e, in particolare, sull’individuazione dell’ambito oggettivo dell’accollo delle spese deliberato dai condomini.

La questione giuridica centrale riguarda la possibilità di estendere tale accollo a tutte le spese connesse al Superbonus oppure di limitarlo esclusivamente a quelle che rientrano tra le spese detraibili ai sensi della normativa fiscale di riferimento.

La decisione del Tribunale  

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato integralmente la domanda della ricorrente, ritenendo infondate le censure proposte.

In primo luogo, il Giudice ha chiarito che l’accollo delle spese deliberato dall’assemblea doveva essere interpretato in coerenza con la disciplina del Superbonus.

In particolare, l’art. 119, comma 9-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 consente di porre le spese a carico dei soli condomini che beneficiano degli interventi, ma tale possibilità riguarda esclusivamente le spese ammesse alla detrazione fiscale.

Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che l’accollo deliberato nel 2023 non potesse estendersi a voci di costo estranee al perimetro del beneficio fiscale, come il compenso straordinario dell’amministratore.

A tal riguardo, è stato richiamato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, secondo cui il compenso dell’amministratore non rientra tra le spese detraibili, in quanto non presenta un nesso diretto e immediato con gli interventi agevolati, ma costituisce una spesa generale di gestione condominiale.

Il Tribunale ha inoltre attribuito rilievo determinante alla delibera assembleare del 16 dicembre 2021, con la quale era stato approvato il compenso dell’amministratore nella misura dell’1,5%. Tale delibera, non essendo stata impugnata nei termini di legge, è stata ritenuta pienamente valida e vincolante per tutti i condomini, inclusa la ricorrente.

Per quanto concerne, infine, la questione relativa agli infissi, il Giudice ha rilevato che non vi era stata alcuna deliberazione assembleare formalmente approvata, ma soltanto una discussione nell’ambito delle “varie ed eventuali”. In assenza di una decisione vincolante, è stato escluso l’interesse della ricorrente a proporre impugnazione su tale punto.

Domanda rigettata e compensazione delle spese

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha rigettato la domanda e disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione delle difficoltà interpretative delle delibere assembleari oggetto di causa.

La pronuncia assume rilievo operativo in quanto ribadisce che l’accollo delle spese in ambito Superbonus deve essere interpretato in senso restrittivo, limitatamente alle spese effettivamente agevolabili, con esclusione delle voci di natura gestionale o amministrativa che restano soggette ai criteri ordinari di ripartizione condominiale.

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