Giudizi disciplinari. Patteggiamento come elemento di prova

Pubblicato il 21 settembre 2013 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 21591 del 20 settembre 2013 - la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza che esonera il giudice disciplinare dall'onere della prova.

Infatti, ove si intenda disconoscere l'efficacia probatoria di una sentenza di patteggiamento, il giudice dovrebbe spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e per cui il giudice medesimo avrebbe prestato fede a tale ammissione.

E detta efficacia probatoria si esplica anche nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, “e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati, quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato”.
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