Giudizi tributari estinti con effetto a catena

Pubblicato il 30 luglio 2008

Con sentenza n. 27/25/08, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte si è pronunciato su un contenzioso attivato da un contribuente contro una cartella esattoriale, relativa ad Irpef, per gli anni 1991 e 1992. Nel corso del procedimento la Commissione regionale aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 1992, mentre nel 2004, il contribuente aveva presentato all'agenzia delle Entrate istanza per la definizione della lite pendente, effettuando un primo versamento per l'anno 1992; conseguentemente, aveva chiesto, ma inutilmente, alla Ctp che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento per la cessazione della materia del contendere. Secondo il ricorrente, la cessazione della materia del contendere sull'atto presupposto (accertamento) doveva coinvolgere anche l'atto derivato (ruolo). L'Ufficio riteneva, invece di aver sgravato le somme di cui all'accertamento ai sensi della circolare 4/E del 2007. I giudici regionali, in considerazione del fatto che l'amministrazione aveva già provveduto ad annullare l'atto impugnato, hanno accolto il ricorso del contribuente e dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in relazione al giudizio afferente alla cartella.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy