Giudizio abbreviato, ergastolo sostituito con trenta anni di reclusione

Pubblicato il 08 maggio 2014 La pena dell'ergastolo inflitta all'esito di un giudizio abbreviato che sia stato richiesto dall'interessato sulla base della legge n. 479/1999 ma conclusosi nel vigore della successiva e più rigorosa disciplina dettata dall'articolo 7, comma 1 del Decreto legge n. 341/2000 e in concreto applicata, non può essere ulteriormente eseguita.

Principio di legalità da rispettare

E ciò essendo stata, quest'ultima norma, ritenuta, successivamente al giudicato, non conforme al principio di legalità convenzionale di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dichiarata incostituzionale per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Poteri del giudice dell'esecuzione

E il giudice dell'esecuzione, investito del relativo incidente ad istanza di parte, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato, con quella di trenta anni di reclusione, prevista dalla più favorevole norma vigente al momento della richiesta di rito semplificato.

Sono questi i principi di diritti puntualizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite penali nel testo della sentenza n. 18821 del 7 maggio 2014.
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