Giudizio abbreviato, ergastolo sostituito con trenta anni di reclusione

Pubblicato il 08 maggio 2014 La pena dell'ergastolo inflitta all'esito di un giudizio abbreviato che sia stato richiesto dall'interessato sulla base della legge n. 479/1999 ma conclusosi nel vigore della successiva e più rigorosa disciplina dettata dall'articolo 7, comma 1 del Decreto legge n. 341/2000 e in concreto applicata, non può essere ulteriormente eseguita.

Principio di legalità da rispettare

E ciò essendo stata, quest'ultima norma, ritenuta, successivamente al giudicato, non conforme al principio di legalità convenzionale di cui all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dichiarata incostituzionale per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Poteri del giudice dell'esecuzione

E il giudice dell'esecuzione, investito del relativo incidente ad istanza di parte, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato, con quella di trenta anni di reclusione, prevista dalla più favorevole norma vigente al momento della richiesta di rito semplificato.

Sono questi i principi di diritti puntualizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite penali nel testo della sentenza n. 18821 del 7 maggio 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy