Giudizio di affinità in presenza di marchio noto

Pubblicato il 28 maggio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 13090 del 27 maggio 2013 – il giudizio di “affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 480/92, e così come da interpretarsi conformemente alla Direttiva n. 89/104/CEE - secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni.

Detto giudizio di affinità – continua la Prima sezione civile di Cassazione – non può prescindere dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Ed infatti, attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico e i consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte dalle sue qualità intrinseche, “dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquistato nel tempo”.

Sulla base di questi assunti i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso incidentale presentato dalla Barbour in una vicenda che vedeva contrapposta la medesima società ad altra azienda che vendeva prodotti di cartolibreria e pelletteria, e che aveva ottenuto il permesso di utilizzare il suo stesso nome.
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