Giudizio di ottemperanza. Consulta: sì al rilascio di atti non registrati

Pubblicato il 08 giugno 2022

Con sentenza n. 140 del 7 giugno 2022, la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del DPR n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro), nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati non si applichi al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che devono essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Il comma 1 del citato art. 66, in particolare, vieta ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati, se non dopo la registrazione stessa, indicando i relativi estremi e l’ammontare dell’imposta; il successivo comma 2, invece, contempla cinque fattispecie alle quali tale divieto non si applica.

Quest’ultima disposizione è stata oggetto della questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato nella parte in cui, come detto, non prevede, tra tali fattispecie, anche quella del rilascio dell’originale o della copia di provvedimento da utilizzare per agire in sede di ottemperanza.

Per il giudice rimettente, tale norma, non consentendo il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della relativa imposta, precluderebbe la possibilità di agire in tale ultima sede per l’attuazione delle pronunce del giudice ordinario, limitando irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale, con conseguente lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sentenza per agire in sede di ottemperanza? Rilascio senza imposta di registro

La Corte costituzionale ha giudicato fondata la predetta questione: la disposizione censurata limita il diritto alla tutela giurisdizionale, impedendo di fatto l’accesso al giudizio di ottemperanza.

Quella imposta - secondo i giudici costituzionali - costituirebbe una limitazione non strettamente necessaria né proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell’adempimento del dovere tributario.

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma.

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