Giudizio tributario e sospensione necessaria

Pubblicato il 23 maggio 2013 Il giudice tributario chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di liquidazione, qualora rilevi la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti avente a oggetto, sulla stessa vicenda, la revoca delle agevolazioni, è tenuto, ai sensi dell'articolo 295 del Codice di procedura civile, a sospendere il processo dinanzi a lui attivato.

Ai sensi della disposizione citata, infatti, si ha sospensione necessaria del processo allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia dalla quale dipenda la decisione della causa.

E' l'assunto ricordato dalla Sezione tributaria civile della Cassazione nel testo della sentenza 12520 depositata il 22 maggio 2013.

Secondo la Corte, in particolare, il principio secondo cui l'oggetto del giudizio tributario “è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti” va comunque coordinato con la citata sospensione necessaria.
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