Giurisprudenza in ritardo sull’Iva delle immobiliari

Pubblicato il 22 gennaio 2009

Alcune sentenze di Cassazione (n. 2300 del 2005, n. 3518 del 2006, n. 10353 del 2006 e n. 16730 del 2007) non conformi ai principi comunitari in tema di soggettività passiva ai fini Iva delle società immobiliari hanno spinto l’Associazione italiana dottori commercialisti ad elaborare la Norma di comportamento 174.

Nel documento l’Adc sostiene che su disposizione comunitaria, che deve prevalere sulla normativa nazionale, l’Iva applicata agli acquisti degli immobili destinati alla locazione o alle spese di gestione degli immobili in oggetto, assolta da un’immobiliare, può essere detratta, in assenza di abuso, per lo status di soggetto passivo e per l’assoggettamento dei ricavi alla medesima imposta.

La disamina sul tema parte dalla definizione di soggetto passivo dell’articolo 9 della direttiva 112/2006, della sesta direttiva (77/388/CE) e dalla giurisprudenza Ue, per cui la qualifica di soggetto passivo, contrariamente a quanto risulta dalle sentenze citate, esula dal fatto che egli svolga o meno un’attività isolata o plurima di acquisto e locazione di immobili e che la locazione sia rivolta a terzi o altri soggetti correlati. In quanto soggetto passivo, la società immobiliare assoggetta ad Iva a valle gli atti di cessione di beni o prestazioni di servizi potendo detrarre, nel rispetto del principio di inerenza e in assenza di abuso, l’imposta riferita alle operazioni a monte, ossia di acquisto di beni o servizi.

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