Giustificazione assenza tardiva Licenziamento

Pubblicato il 26 agosto 2016

In tema di pubblico impiego, il ritardo nel comunicare l’assenza e nell'inviare la relativa certificazione medica possono costituire causa di licenziamento.

E’ quanto in sintesi chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, ritenendo in parte fondate le ragioni del Comune, avverso la pronuncia di illegittimità del licenziamento intimato ad un proprio dipendente, per aver trasmesso in ritardo la certificazione medica relativa alla prosecuzione della malattia.

In detta occasione la Corte Suprema ha affermato il principio secondo cui l’assenza per malattia risulta priva di rilievo disciplinare – ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b) D.Lgs. 165/2001 -  non quando è solo esistente, né quando è (anche) comunicata, bensì quando è giustificata nelle forme inderogabili di cui all’art. 55 septies medesimo Decreto. Pertanto, quando sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ha dunque errato la Corte d’Appello – sostengono gli ermellini - ad escludere che il ritardo nella comunicazione dell’assenza e nell'invio della relativa certificazione medica non rientri nell'ambito della fattispecie di cui al suddetto art. 55 quater.

Si ribadisce difatti che la disposizione di cui all’art. 55 septies, comma 4 D.Lgs. 165/2001, qualifica come illecito disciplinare l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente l’assenza dei lavoratori per malattia e prevede, in caso di reiterazione, l’applicazione della sanzione del licenziamento, ovvero, la decadenza dalla convenzione per i medici in convenzione con le aziende sanitarie locali.

Licenziamento qui sproporzionato

Pur a seguito di dette argomentazioni, la Corte di Cassazione – con sentenza n.17335 del 25 agosto 2016 – non giunge tuttavia ad annullare la pronuncia impugnata, rilevando come, seppur erroneamente escludendo l’ingiustificatezza dell’assenza, la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la non proporzionalità della sanzione risolutiva ai fatti addebitati. E ciò, avendo considerato che il ritardo nella comunicazione della malattia si era protratto per soli due giorni, che la malattia era risultata effettivamente sussistente in sede di visita di controllo, che le condizioni di salute del lavoratore (affetto da patologia oncologica ed invalido al 100%) erano gravissime e certamente incidenti sulla percezione dei propri doveri. 

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