Carceri e giustizia, novità dal Governo

Pubblicato il 04 luglio 2024

Resa nota dal Governo, con Comunicato stampa n. 88 del 3 luglio 2024, l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un importante decreto legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Si tratta di un provvedimento di ampia portata, oggetto di dibattito nelle ultime settimane per le implicazioni che comporta soprattutto in ambito penitenziario.

Vediamo in breve di che si tratta

Contenuti del decreto legge

Il decreto, già ribattezzato “svuota carceri” è volto a:

Reinserimento detenuti

Recenti studi dimostrano che il tasso di recidiva è molto inferiore nei soggetti che, durante il periodo di esecuzione della pena, abbiano avuto l'opportunità di svolgere attività formative e lavorative.

Ciò è determinato, prevalentemente, dal reinserimento nel tessuto produttivo conseguente all'acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro.

Ecco allora che il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), proprio per rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni, o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni.

Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione.

Inoltre, si introduce l’obbligo per il magistrato di sorveglianza di accertare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei 90 giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste.

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