Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue che delegittima il condono 2002

Pubblicato il 25 settembre 2009 La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che accoglieva il ricorso proposto dalla Commissione Ue contro l'Italia nella causa C-132/06, nel dichiarare l’illegittimità del condono fiscale del 2002 ha prodotto ricadute su altre questioni nell’ambito delle sanatorie. Nelle sentenze “gemelle” 20068 e 20069 depositate lo scorso 18 settembre 2009 dalla Cassazione si afferma che, al pari delle definizioni condono tombale e integrativa semplice, anche la definizione agevolata di controversie tributarie pendenti – art. 16 della legge 289/2002 e art. 44 e seg. Della legge 413/91 – è “da ritenere inibita”. Non è legittima la “rinuncia dell’amministrazione finanziaria, attraverso una misura generale limitata nel tempo, all’accertamento, rimesso al giudice tributario, sulla pretesa fiscale”, poiché non è un sistema che permette la definizione transattiva delle liti con specifici riferimenti al caso oggetto del procedimento.

Pertanto, nel contenzioso in essere inerente ai condoni 1991 e 2002 il giudice è tenuto a disapplicare le regole della sanatoria.
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