Gli immobili strumentali “fanno” reddito

Pubblicato il 26 ottobre 2006

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22587, depositata il 20 ottobre 2006, fa chiarezza sulla corretta applicazione degli articoli 43 e 65 del Tuir. Prendendo in esame il caso di un imprenditore individuale che svolgeva l’attività di gestione di un albergo in un immobile posseduto dallo stesso e poi ceduto a titolo oneroso, i Supremi giudici hanno riconosciuto che: gli immobili strumentali per natura, utilizzati dall’imprenditore individuale esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, devono essere considerati relativi all’attività, anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Perciò, anche se l’imprenditore non ha mai dedotto le quote di ammortamento del costo di acquisto e delle spese migliorative, questi beni non possono essere considerati personali e la plusvalenza, realizzata mediante cessione a titolo oneroso, concorre a formare il reddito d’impresa.

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