Gli utili distribuiti dalla controllata italiana seguono le convenzioni bilaterali

Pubblicato il 30 maggio 2011 A seguito di una controversia sorta tra una stabile organizzazione italiana controllata da una società francese, che si era vista pagata un’ingente somma a titolo di dividendi, incassati senza subire trattenute in virtù del regime di esenzione (art. 27-bis, comma 3, Dpr 600/73), e il Fisco, che si appellava alla decisione della Ctp Milano che aveva riconosciuto alla società madre la metà del credito d’imposta in virtù della convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8621/2011.

Nel proporre il ricorso, l’Amministrazione finanziaria riteneva che i dividendi pagati dovessero subire una ritenuta che non era quella del diritto interno, bensì la ritenuta del 5% prevista dalla citata Convenzione. Infatti, l’articolo 4 della direttiva del Consiglio 90/435/Cee, vieta allo Stato in cui ha sede la figlia di tassare la società madre e di effettuare trattenute sui dividendi distribuiti; mentre, l’articolo 5 prevede espressamente l’esenzione dalle ritenute se la figlia è partecipata dalla società madre per almeno il 25% del capitale. Tali disposizioni sono, però, subordinate all’articolo 7 della stessa Convenzione, che fa salve le convenzioni bilaterali.

Dunque, la Corte, nell’accogliere il ricorso, ribadisce l’applicazione della convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni e sancisce che gli utili distribuiti dalla società controllata italiana alla società madre francese devono scontare la ritenuta d’acconto del 5%. Questa è la condizione che permette alla società madre di richiedere il rimborso della metà del credito d’imposta, che a sua volta deve scontare una ritenuta (sempre del 5%) prevista dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera b, della convenzione. In tal modo, alla società madre non può essere sollevata l’accusa di cumulare due benefici, cioè: incassare i dividendi senza ritenuta e farsi rimborsare metà del credito d’imposta.
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