Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il decreto del 7 novembre 2025, ha stabilito le regole operative per l’applicazione della Global Minimum Tax in Italia.
Il provvedimento, che dà concreta attuazione al D.lgs. n. 209/2023, definisce nel dettaglio le procedure di dichiarazione, le modalità di versamento dell’imposta e il sistema sanzionatorio per eventuali inadempienze. Accompagna il testo anche la Relazione illustrativa.
Con la pubblicazione di tali disposizioni sul sito istituzionale del MEF, si compie un passo decisivo verso l’integrazione del meccanismo di imposizione minima globale, in linea con i principi fissati dall’OCSE e dalla normativa europea.
In data 10 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 63/2025 che istituisce i codici tributo per i versamenti dell'imposta tramite modello F24.
Il decreto 7 novembre 2025, emanato in attuazione dell’articolo 53 del D.lgs. 209/2023, stabilisce le regole che disciplinano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento relativi all’imposizione integrativa dovuta in Italia. Tale imposizione si inserisce nel quadro normativo internazionale definito dalle Regole OCSE e dalla Direttiva (UE) 2022/2523, con l’obiettivo di garantire un livello minimo di tassazione per i gruppi multinazionali e nazionali.
In particolare, il sistema prevede tre tipologie di imposte collegate tra loro:
Il decreto prevede che la dichiarazione relativa a tali imposte sia presentata tramite un unico modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini analoghi a quelli stabiliti per la “Comunicazione Rilevante”, ma destinata a soggetti diversi e con regole di compilazione proprie. L’importo dell’imposta dovuta, calcolato in euro secondo la normativa italiana, deve essere versato in due rate.
Infine, il provvedimento chiarisce che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione coincidono con coloro che devono effettuare il pagamento dell’imposta, pur potendo variare all’interno di uno stesso gruppo a seconda del tipo di imposta dovuta. Il decreto definisce anche le modalità di presentazione, di versamento e il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato adempimento.
L’articolo 2 del decreto 7 novembre 2025 definisce in modo preciso chi è tenuto a presentare la dichiarazione fiscale, quali informazioni devono essere fornite e come devono essere assolti gli obblighi dichiarativi relativi alla Global Minimum Tax.
In base a quanto previsto, sono soggetti all’obbligo di presentare la dichiarazione:
La dichiarazione deve essere redatta secondo le modalità tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, la quale metterà a disposizione il modello ufficiale e le istruzioni operative. In tale dichiarazione dovranno essere riportati i dati necessari al calcolo delle imposte dovute, i riferimenti del gruppo di appartenenza e gli eventuali importi già versati a titolo di acconto o credito.
Si precisa inoltre che, qualora un gruppo sia soggetto a più di una delle imposte indicate, le diverse entità possono essere tenute a presentare dichiarazioni distinte, in relazione al tipo di imposta e al ruolo ricoperto nel gruppo.
Infine, viene chiarito che la dichiarazione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle scadenze e modalità fissate dal decreto legislativo di riferimento, e che l’adempimento dichiarativo rappresenta un elemento essenziale per assicurare la trasparenza e la corretta applicazione della tassazione minima globale in Italia.
L’articolo 3 del decreto 7/11/2025 descrive nel dettaglio quali informazioni devono essere incluse nella dichiarazione fiscale relativa all’imposizione minima globale e come questa deve essere strutturata per consentire un corretto adempimento degli obblighi previsti.
La dichiarazione fiscale è concepita come un documento completo, articolato in più sezioni, che raccoglie tutti i dati utili a determinare e verificare l’ammontare delle imposte dovute secondo le tre componenti del sistema di tassazione minima:
La dichiarazione si compone di una parte generale e di prospetti specifici:
Tutti i dati contenuti nella dichiarazione devono essere espressi in euro e fondati su evidenze contabili e fiscali verificabili. Nel caso in cui le informazioni di bilancio siano redatte in valuta estera, occorre procedere alla conversione secondo il tasso di cambio vigente all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.
Inoltre, le imprese devono conservare per un periodo determinato tutta la documentazione giustificativa utilizzata per la compilazione del modello, così da poter rispondere a eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria.
La dichiarazione fiscale deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro un termine prestabilito, che coincide con il quindicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.
Per esempio, se l’esercizio sociale si conclude il 31 dicembre 2024, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo 2026.
NOTA BENE: il primo termine di scadenza per gli obblighi dichiarativi, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
L’invio della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in formato elettronico, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal soggetto obbligato o, in alternativa, tramite un intermediario abilitato (ad esempio un professionista iscritto negli albi previsti o un centro di assistenza fiscale), che dovrà conservare la ricevuta dell’avvenuto invio.
L’Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, è tenuta a predisporre e rendere disponibile il modello ufficiale di Dichiarazione Fiscale, insieme alle istruzioni operative e alle specifiche tecniche per la compilazione e la trasmissione.
Qualora il contribuente si accorga di errori o omissioni dopo l’invio, potrà presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, secondo le modalità che saranno stabilite dall’Agenzia. In tal caso, restano fermi gli effetti sanzionatori eventualmente previsti per le irregolarità originarie, salvo i casi di correzione spontanea nei termini consentiti.
Il decreto specifica inoltre che i termini di presentazione della Dichiarazione Fiscale devono essere coordinati con quelli degli altri adempimenti previsti dal D.lgs. 209/2023, in particolare con la “Comunicazione Rilevante”.
Pur avendo scadenze analoghe, i due adempimenti hanno finalità e destinatari diversi: la Comunicazione Rilevante riguarda l’invio di dati informativi, mentre la Dichiarazione Fiscale ha valore impositivo e determina l’effettivo debito d’imposta.
Il pagamento delle imposte dovute – ossia l’imposta minima integrativa (IIR), l’imposta minima suppletiva (UTPR) e l’imposta minima nazionale (QDMTT) – deve essere effettuato in due rate distinte:
Esempio pratico (per esercizio coincidente con l’anno solare):
Prima rata per l’imposta 2024 → entro novembre 2025.
Seconda rata → entro luglio 2026.
Per l’imposta 2025 → prime due rate novembre 2026 / aprile 2027.
Tale articolazione dei termini consente alle imprese di distribuire l’onere fiscale nel tempo, assicurando al contempo che l’imposta sia integralmente versata entro la data prevista per la dichiarazione.
Il versamento deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali e i modelli di pagamento approvati dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti obbligati possono provvedere direttamente o avvalersi di un intermediario autorizzato.
L’ammontare dell’imposta è calcolato in euro, sulla base delle risultanze contabili e fiscali riportate nella dichiarazione fiscale. Eventuali differenze dovute a variazioni di cambio o a rettifiche successive vengono gestite nell’ambito della dichiarazione stessa o mediante le procedure di conguaglio previste.
Divieto di compensazione con altri tributi
Il decreto 7 novembre 2025 sottolinea che non è ammessa la compensazione dell’imposta dovuta con eventuali crediti relativi ad altre imposte o tributi. Ogni tipologia di imposta prevista dal sistema della Global Minimum Tax deve essere versata autonomamente e in modo separato, a garanzia della trasparenza e della tracciabilità dei flussi fiscali.
Qualora dai versamenti emerga un importo pagato in eccesso, questo potrà essere utilizzato come credito d’imposta per gli esercizi successivi o, in alternativa, richiesto a rimborso secondo le procedure ordinarie previste dall’Agenzia delle Entrate.
Viene disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di dichiarazione e versamento dell’imposizione minima globale.
Le sanzioni si applicano a tutte le violazioni relative agli adempimenti stabiliti dal decreto, tra cui:
In tali casi, trovano applicazione le disposizioni generali previste dai Decreti Legislativi n. 471 e 472 del 1997, che regolano rispettivamente le sanzioni per violazioni in materia di imposte dirette e le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie.
La responsabilità per l’adempimento e per le eventuali sanzioni ricade sul soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale, che coincide con chi deve effettuare il versamento. Tuttavia, nei casi in cui la dichiarazione o il pagamento riguardino imprese appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, è prevista una responsabilità solidale tra le diverse entità del gruppo per il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Ciò significa che, in presenza di irregolarità o omissioni, l’Amministrazione finanziaria può rivalersi su qualunque impresa del gruppo situata in Italia, indipendentemente da quale soggetto abbia materialmente commesso la violazione.
Regime transitorio
Considerata la complessità e la novità del sistema della Global Minimum Tax, il decreto introduce un periodo di applicazione graduale delle sanzioni.
Durante i primi tre esercizi di vigenza del nuovo regime, le sanzioni non vengono applicate se le violazioni non sono frutto di dolo o colpa grave. Questa previsione mira a favorire un avvio ordinato e consapevole del nuovo sistema fiscale, lasciando alle imprese il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.
Per consentire ai contribuenti di effettuare correttamente i versamenti legati all’imposizione minima globale, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, con risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025, tre nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Ciascun codice corrisponde a una diversa tipologia di imposta prevista dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209:
Tutti i codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando anche l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
Oltre ai codici tributo principali, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto anche specifici codici per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:
Come per gli altri codici, anche questi devono essere riportati nel modello F24 nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
È inoltre necessario indicare, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, utilizzando sempre il formato “AAAA”.
In questo modo, il contribuente potrà regolarizzare eventuali omissioni o ritardi nei pagamenti relativi all’imposizione minima globale, adempiendo correttamente ai propri obblighi fiscali.
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