Global Minimum Tax, regole per la Comunicazione Rilevante

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In vigore la nuova disciplina relativa alla Comunicazione Rilevante per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 ottobre 2025, pubblicato sul sito istituzionale e in attesa di approdare sulla G.U., definisce le modalità di compilazione e trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate, nonché le regole per lo scambio automatico di informazioni fiscali tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea.

Il decreto dà attuazione al decreto legislativo n. 209/2023 in materia di fiscalità internazionale e recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/872, nota come DAC9. L’obiettivo principale è assicurare un’imposizione fiscale minima effettiva per i gruppi con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro, in linea con gli standard OCSE sul Global Minimum Tax.

Con questa riforma, l’Italia si allinea al quadro normativo europeo volto a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e a promuovere equità e concorrenza leale nel mercato globale.

Definizioni

In primo luogo il decreto MEF 16 ottobre 2025 fornisce alcune definizioni.

Accordo Qualificato tra Autorità Competenti. Per Accordo Qualificato tra Autorità Competenti si intende un accordo, di natura bilaterale o multilaterale, stipulato tra due o più amministrazioni fiscali, finalizzato a consentire lo scambio automatico di informazioni relative alle Comunicazioni Rilevanti.

Comunicazione Rilevante. È la dichiarazione che le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale di grandi dimensioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Essa contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l’imposta integrativa dovuta dal gruppo, conformemente al modello approvato e alle disposizioni OCSE e UE in materia di imposizione minima globale. La comunicazione si compone di una sezione generale, con i dati identificativi del gruppo e dell’impresa dichiarante, e di sezioni giurisdizionali, dedicate ai Paesi in cui il gruppo opera.

Impresa Dichiarante. È il soggetto incaricato di presentare la Comunicazione Rilevante per conto del gruppo multinazionale o nazionale, secondo le modalità previste dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 209/2023. Può trattarsi della società capogruppo controllante o, in alternativa, di un’altra entità del gruppo individuata a tal fine, purché localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Impresa Designata. Si tratta della società appartenente al gruppo, diversa dalla controllante capogruppo, situata in un Paese con il quale l’Italia intrattiene un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti. Questa impresa è incaricata di presentare la Comunicazione Rilevante in luogo della capogruppo, quando quest’ultima non è tenuta a farlo direttamente secondo la normativa nazionale o internazionale applicabile.

Impresa Locale Designata. È la società del gruppo stabilita nel territorio dello Stato italiano, incaricata di trasmettere la Comunicazione Rilevante all’Agenzia delle Entrate, anche per conto della capogruppo o di altre imprese appartenenti al gruppo. Essa assume tale ruolo quando non esiste un’Impresa Designata o quando la capogruppo non è soggetta agli obblighi di comunicazione in Italia.

Comunicazione rilevante: chi deve presentarla

A partire dall’esercizio che ha avuto inizio il 31 dicembre 2023, o da data successiva, ogni impresa situata in Italia o costituita secondo la normativa italiana, nonché ogni entità apolide avente sede nel territorio nazionale, è tenuta a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione Rilevante.

Tale obbligo riguarda gli esercizi nei quali il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza rientra nel campo di applicazione dell’imposizione integrativa prevista dalla normativa.

Sono esonerate dalla presentazione:

  1. le imprese italiane appartenenti a gruppi per i quali la Comunicazione Rilevante è già trasmessa da un’Impresa Designata o da un’Impresa Locale Designata in un altro Stato membro, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal decreto sugli Obblighi di Notifica;
  2. le imprese per le quali l’obbligo di comunicazione è già assolto dalla capogruppo controllante localizzata in uno Stato che ha stipulato un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti con l’Italia.

Durante il periodo transitorio, l’obbligo di trasmissione non può essere assolto dalle imprese localizzate in Paesi che non dispongono di un accordo qualificato con l’Italia.

Rientrano inoltre nell’obbligo di comunicazione:

  • le società a controllo congiunto e le entità controllate congiuntamente situate in Italia, soggette all’imposta minima nazionale, che devono presentare la comunicazione in assenza della controllante capogruppo o di altra impresa del gruppo che trasmetta la documentazione per loro conto;
  • le capogruppo multiple, che devono inviare una comunicazione unica comprendente i dati e le informazioni relative a tutti i gruppi che ricadono sotto la loro diretta responsabilità.

Restano escluse dall’obbligo di presentazione le entità che sono esentate dall’applicazione dell’imposizione integrativa, ovvero per le quali non è stata esercitata l’opzione prevista dal medesimo articolo.

Comunicazione Rilevante, contenuto

La Comunicazione Rilevante deve includere un insieme completo di dati e informazioni utili a determinare limposizione integrativa dovuta dal gruppo multinazionale o nazionale.

Il modello di comunicazione è strutturato in sezioni che consentono di rappresentare in modo uniforme e coerente la posizione fiscale delle imprese appartenenti al gruppo.

In particolare, la comunicazione deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa dichiarante, dell’impresa designata o dell’impresa locale designata, nonché del gruppo cui esse appartengono;
  • l’elenco delle entità del gruppo, con l’indicazione della giurisdizione di localizzazione e della relativa forma giuridica;
  • le informazioni contabili e fiscali necessarie al calcolo dell’imposta integrativa, comprese le poste rettificative e gli eventuali crediti d’imposta;
  • i dati relativi alle imposte coperte e alle imposte effettivamente pagate in ciascuna giurisdizione;
  • l’indicazione dell’aliquota effettiva di tassazione (Effective Tax Rate) calcolata secondo le regole del decreto legislativo n. 209/2023 e delle linee guida OCSE;
  • le eventuali esclusioni o esenzioni applicate in base agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo citato;
  • ogni altra informazione rilevante per la corretta applicazione delle disposizioni sull’imposizione minima globale.

La comunicazione deve essere redatta in formato elettronico secondo le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa mediante i canali telematici previsti.

Tutte le informazioni contenute devono essere coerenti con i dati risultanti dai bilanci consolidati del gruppo e, ove necessario, accompagnate da note esplicative atte a chiarire la metodologia adottata nel calcolo dei valori dichiarati.

Nel caso in cui il gruppo operi in più giurisdizioni, la comunicazione deve essere suddivisa per Paese, con un riepilogo delle informazioni aggregate a livello di gruppo, in modo da assicurare trasparenza e comparabilità dei dati tra Stati membri e Paesi terzi con i quali è in vigore un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti.

Sistema transitorio

Durante la fase transitoria prevista dal decreto, la presentazione della Comunicazione Rilevante può avvenire con modalità semplificate, in attesa della piena operatività del sistema informatico dedicato allo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali.

Termini di presentazione e sanzioni

La Comunicazione Rilevante deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento del gruppo multinazionale o nazionale.

Nel periodo transitorio è previsto un termine più lungo: 18 mesi dall’ultimo giorno dell’esercizio.

In caso di omessa, incompleta o tardiva presentazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 209/2023, proporzionate alla gravità della violazione e all’impatto sui flussi informativi.

Nello specifico, nel caso in cui la Comunicazione Rilevante non venga trasmessa, oppure sia inviata con un ritardo pari o superiore a tre mesi rispetto al termine previsto, è applicata una sanzione amministrativa fissa di 100.000 euro.

Se invece la comunicazione è presentata con un ritardo inferiore a tre mesi, oppure contiene informazioni incomplete o non veritiere, si applica una sanzione pecuniaria variabile da 10.000 a 50.000 euro.

Le sanzioni sopra indicate non possono, in ogni caso, superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale situate in Italia, con riferimento a ciascun esercizio oggetto di comunicazione.

Per favorire l’adeguamento iniziale al nuovo regime, è previsto che per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, le sanzioni siano ridotte del 50% rispetto agli importi ordinari.

Scambio di informazioni

L’Agenzia delle Entrate è incaricata di trasmettere alle autorità fiscali estere competenti le informazioni contenute nella Comunicazione Rilevante, secondo le modalità previste dagli accordi internazionali e dalla Direttiva UE 2025/872 (DAC9).

Lo scambio automatico di dati riguarda tutte le giurisdizioni con le quali l’Italia ha sottoscritto un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti, garantendo così la circolazione uniforme e sicura delle informazioni fiscali relative ai gruppi multinazionali.

Le informazioni ricevute o trasmesse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali.

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