Gratuità in base al reddito familiare

Pubblicato il 21 ottobre 2008 Con interpello è stato chiesto al Fisco se nel quantificare il reddito del nucleo familiare, in base all’articolo 76 del Dpr 115/2002, fosse corretto compensare le perdite subite dal soggetto che esercita attività d’impresa con quello conseguito dai familiare conviventi. A sostegno di questa tesi, l’interpellante, una direzione regionale, ha affermato che il diritto al gratuito patrocinio dovrebbe essere riconosciuto facendo riferimento al reddito effettivo dei soggetti interessati, senza tener conto delle disposizioni fiscali. L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 387/E/2008, richiamando una precedente risoluzione (15/2008), ribadisce che è ammesso al gratuito patrocinio colui che è titolare di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 9.723,84 euro. Inoltre, nel reddito del soggetto interessato vanno considerati anche i redditi conseguiti dal nucleo familiare (si fa riferimento al reddito imponibile Irpef); mentre, non è possibile diminuire l’importo risultante dalla sommatoria dei vari redditi delle perdite subite nell’esercizio di un’attività d’impresa “che non abbiano trovato capienza nel reddito d’impresa o nel reddito complessivo dell’esercente”.
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