Gratuito patrocinio: illegittima la riduzione dei compensi ai consulenti di parte

Pubblicato il 02 dicembre 2025

Nel processo civile, è illegittima la riduzione dei compensi per i consulenti tecnici di parte quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le tariffe non sono state adeguate.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia).

In particolare, la Consulta ha ritenuto incostituzionale la parte in cui il predetto articolo, nelle ipotesi di gratuito patrocinio, prevede la riduzione del 50% dei compensi per i consulenti tecnici della parte (Ctp), anche quando le tariffe applicate non sono adeguate come previsto dall’articolo 54 dello stesso decreto.

La decisione sottolinea l’irragionevolezza di tale riduzione su tariffe non aggiornate, con violazione dei principi di equità e proporzionalità.

Gratuito patrocinio, illegittimi compensi ridotti ai consulenti

Il caso esaminato: Il Tribunale di Torino e la questione di legittimità costituzionale

Il caso che ha portato alla sentenza n. 179/2025 della Corte Costituzionale riguarda un procedimento civile davanti al Tribunale di Torino.

Il Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, contestando la riduzione del 50% dei compensi per il consulente tecnico di parte, applicata su tariffe non adeguate.

Il Tribunale aveva ritenuto che tale riduzione violasse il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa, rendendo il compenso incongruo e difficoltando la disponibilità di consulenti esperti.

La norma contestata: articolo 130 del TU spese di giustizia  

Cosa prevede l’articolo 130 del DPR 115/2002?  

L’articolo 130 del DPR 115/2002 disciplina la riduzione dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti nei procedimenti civili quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La norma prevede che gli importi dovuti al difensore, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato siano ridotti della metà.

I compensi sono determinati sulla base delle tariffe fissate dal Testo Unico, che dovrebbero essere aggiornate periodicamente secondo il meccanismo previsto dall’articolo 54, volto ad adeguare gli importi alla variazione degli indici ISTAT.

La riduzione dei compensi per i consulenti tecnici di parte  

L’applicazione della riduzione del 50% determina, nel caso dei consulenti tecnici, un compenso che può risultare non proporzionato all’attività svolta, soprattutto quando le tariffe non sono adeguate da lungo tempo.

Nel caso esaminato, le vacazioni applicate erano ferme al 2002, nonostante la natura altamente specialistica dell’incarico svolto. Questo ha generato una sproporzione evidente tra l’impegno professionale richiesto e il compenso liquidabile, sollevando un problema di compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa.

La decisione della Corte Costituzionale  

Tariffe non adeguate 

La Corte ha rilevato che la riduzione del compenso operata ai sensi dell’articolo 130, combinata con il mancato adeguamento delle tariffe previsto dall’articolo 54, determina una liquidazione sproporzionata rispetto all’opera prestata dai consulenti tecnici.

L’assenza di aggiornamento compromette il rapporto di proporzionalità che deve sussistere tra compenso e tariffe professionali di mercato.

L’applicazione della decurtazione su valori già sottostimati altera l’equilibrio voluto dal legislatore, producendo compensi irragionevolmente bassi per prestazioni che richiedono elevata competenza.

La violazione dei principi costituzionali  

Violazione del principio di uguaglianza

La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto quello dell’uguaglianza.

La Consulta aveva già affrontato una situazione simile nella sentenza n. 166/2022, in cui aveva dichiarato incostituzionale la riduzione dei compensi per gli ausiliari del magistrato, ritenendo che tale riduzione non potesse essere applicata in presenza di tariffe non adeguate.

In quel caso, la Corte aveva stabilito che gli ausiliari del magistrato non dovessero più subire alcuna riduzione, poiché la misura non garantiva una retribuzione equa in relazione all'opera prestata.

Ciò ha determinato una disparità ingiustificata rispetto ai consulenti tecnici di parte: non vi è, infatti, una ragione sufficiente per trattare in modo diverso due figure professionali che operano nell’ambito dello stesso procedimento giuridico.

Diritto di difesa

Inoltre, la Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa.

La riduzione dei compensi per i consulenti tecnici di parte, in particolare se non adeguati ai parametri di mercato, potrebbe disincentivare i professionisti qualificati dall’assistere le persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Questo, a sua volta, rischia di compromettere l'accesso alla giustizia e il diritto di difesa per coloro che non sono in grado di sostenere i costi del processo.

Un compenso irrisorio, in altri termini, rischia di limitare la disponibilità di consulenti esperti, minando il sistema di giustizia e l'effettività della difesa.

Da qui la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 130 del TU spese di giustizia "nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

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