Gratuito patrocinio per le vittime di stalking

Pubblicato il 21 marzo 2017

Il giudice deve accogliere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se presentata dalla persona offesa da uno dei reati a cui la legge assicura un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale (come nel caso del reato di stalking) e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati.

Ammissione al patrocinio Requisiti

L’istanza di ammissione al patrocinio proposta dalla persona offesa da uno dei reati elencati dall’articolo 76, comma 4-ter del Testo unico sulle spese di giustizia, necessita, difatti, solo dei requisiti di cui alle lettere a) - richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente - e b) - generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali - del comma 1 dell’articolo 79 TUSG.

Lo stesso articolo 76, comma 4-ter citato, in definitiva, non individua, per i reati considerati - di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del Codice penale - massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione è ininfluente

In detto contesto, in mancanza di una espressa disposizione legislativa, l’organo giudicante non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito.

La produzione di questo attestato, in realtà, è del tutto superflua e la relativa mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 13497 depositata il 20 marzo 2017.

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