Per effetto della pronuncia della Consulta n. 99/2019, è ora possibile concedere, alla persona affetta da gravi problematiche psichiatriche, la misura della detenzione domiciliare.
L’applicazione di tale ultima misura deve essere valutata all'esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio dell'istituto e della ridefinizione del suo perimetro conseguente alla declaratoria di incostituzionalità:
Così la Corte di cassazione, con sentenza n. 23474 del 3 agosto 2020, nel dare seguito a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella menzionata pronuncia, con a quale - si rammenta - è stata dichiarata l'illegittimità dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza potesse disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.
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