Green pass rafforzato per i lavoratori over 50: al via i controlli a tappeto

Pubblicato il 15 febbraio 2022

Da oggi 15 febbraio 2022 e fino al prossimo 15 giugno i lavoratori over 50 sono tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato.

L'obbligo in parola, previsto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (inserito dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1), seppure dettato da finalità di sanità pubblica, complica l'attività di verifica da parte dei datori di lavoro, in quanto la stessa dovrà essere differenziata in base all'età del lavoratore e/o del soggetto che,  a qualsiasi titolo, svolge la propria attività lavorativa presso l'azienda.

Quali sono i lavoratori tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato? Quali controlli deve effettuare il datore di lavoro o il diverso soggetto incaricato? Quali sanzioni si applicano in caso di inosservanza dell'obbligo?

Di seguito tutte le risposte alla luce del quadro normativo vigente e delle indicazioni fornite dall'INPS in merito al servizio “Greenpass50+” con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022.

Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022: per quali lavoratori

Dal 15 febbraio 2022 sono tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro:

Resta in tutti i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Attenzione: l'obbligo vaccinale si applica a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età dall'8 gennaio 2022 o che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022.

Per i soggetti al di sotto del limite anagrafico dei 50 anni appartenenti alla categorie su indicate nonché per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice resta invece l'obbligo di esibire o possedere il Green pass base (ottenuto con vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) per accedere ai luoghi di lavoro, agli uffici giudiziari o ai luoghi di esercizio della carica fino al 31 marzo 2022.

Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022: verifiche

Dal 15 febbraio 2022 i datori di lavoro, pubblici e privati, e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde:

che accedano nei luoghi di lavoro, o negli uffici giudiziari di pertinenza dei medesimi datori di lavoro e responsabili della sicurezza.

In entrambi i casi le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Occorre però far presente due importanti singolarità relative all'obbligo di verifica del certificato verde "rafforzato". Per i lavoratori over 50 il legislatore non prevede la possibilità:

  1. di una verifica a campione, ammessa invece per la verifica del possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro;
  2.  che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative intese a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti dare comunicazione preventiva delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9-octies del D.L. n. 52 del 2021), disposizione valida solo per la condizione di possesso del certificato verde di base.

L'INPS ha istituito il servizio di verifica Certificazione verde Covid-19 denominato “GreenPass50+” per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, per la verifica del possesso del green-pass da parte dei propri dipendenti (messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, messaggio n. 3948 del 15 novembre 2021, messaggio n. 4529 del 18 dicembre 2021).

Relativamente alla verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico, con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022, l'Istituto ha ricordato che il servizio “GreenPass50+” è accessibile sul proprio sito:

L'accesso è consentito ai datori di lavoro (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione con SPID/CIE/CNS/PIN.

Il datore di lavoro può scegliere differenti tipologie di accreditamento a seconda che debba verificare il possesso del green pass o il rispetto dell’obbligo vaccinale. Al riguardo l'INPS sottolinea che i “Verificatori”:

Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022: conseguenze e sanzioni

Il lavoratore, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde "rafforzata" o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.

L'assenza ingiustificata comporta conseguenze sul piano economico (i.e. la sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati e l'esclusione del riconoscimento ai fini previdenziali dei giorni di assenza), ma non sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori che invece sono trovati sprovvisti di Green Pass (rafforzato o base in funzione dell'età) all'interno del luogo di lavoro rischiano inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro con le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.

Per i datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 e 1.000 euro.

Per ogni fattispecie di illecito in esame è previsto il raddoppio dei limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.

Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022: sospensione e lavoratori esenti

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, le imprese private possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al:

La sospensione è senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro .

Il datore di lavoro infine è tenuto ad adibire i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio.

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