Vaccinazioni obbligatorie e green pass con nuove regole da gennaio

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Vaccinazioni obbligatorie e green pass con nuove regole da gennaio

Sono in vigore dall'8 gennaio 2022 le disposizioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

L'analisi del testo del decreto legge, licenziato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 5 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, riserva alcune sorprese rispetto al testo delle bozze precedentemente circolate.

Alla luce delle nuove disposizioni ufficiali, si fornisce il complessivo quadro regolatorio e sanzionatorio applicabile in merito ai nuovi obblighi vaccinali e all'ulteriore estensione dell'uso del Green pass (base o rafforzato), ricordando le specifiche decorrenze.

Obblighi vaccinali per gli over 50 dall'8 gennaio 2022

Dall'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2022, e fino al 15 giugno 2022 è operativo l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonchè per i cittadini stranieri iscritti e non iscritti al Servizio sanitario nazionale (articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che hanno compiuto 50 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto o in data successiva.

Green pass base esteso negli uffici giudiziari dall'8 gennaio 2022

Il decreto legge n. 1 del 2022 modifica l'articolo l'art. 9-sexies del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) estendendo l'ambito di applicazione delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

Dall'8 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di esibire o di possedere il Green pass base (ottenuto con vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) per accedere agli uffici giudiziari ove svolgono attività lavorativa si applica anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

N.B. Si ricorda che precedentemente l'obbligo di Green pass vigeva solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari e i giudici popolari.

Restano invece esclusi dall'obbligo di Green pass base per l'accesso negli uffici giudiziari i testimoni e le parti del processo.

Green pass rafforzato esteso dal 10 gennaio 2022

Come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 31 marzo 2022), occorre possedere e esibire il Green pass rafforzato (ottenibile con vaccinazione e guarigione) per accedere ai seguenti servizi e attività:

⦁ alberghi e altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

⦁ sagre e fiere, convegni e congressi;

⦁ feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

⦁ mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale e regionale (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale);

⦁ impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

⦁ servizi di ristorazione all'aperto;

⦁ piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

⦁ centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Green pass base dal 20 gennaio 2022

Dal 20 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è consentito solo con Green pass base l'accesso ai:

⦁ servizi alla persona (è il caso di centri estetici, parrucchieri, barbieri e altro);

⦁ colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Obblighi vaccinali per il personale universitario e per altre categorie dal 1° febbraio 2022

L'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2022, a modifica dell'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende, dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale anti Covid al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Green pass base dal 1° febbraio 2022

Dal 1° febbraio 2022 (o dalla diversa data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) al 31 marzo 2022 è consentito solo con Green pass base l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Tali esigenze dovranno essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi nel prossimi 15 giorni.

Green pass rafforzato con validità ridotta dal 1° febbraio 2022

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione è ridotta da 9 a 6 mesi (decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

Sanzione di 100 euro per i trasgressori dal 1° febbraio 2022

Una novità assoluta del decreto legge n. 1 del 2022 (articolo 1, comma 1) è rappresentata dalla (molto) discussa multa di 100 euro per gli over 50 inadempienti all'obbligo vaccinale.

La disposizione prevede in particolare l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro una tantum ai soggetti (lavoratori e no) che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
  • dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

La medesima sanzione di 100 euro si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (articolo 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4 bis), il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (articolo 4 ter).

Ad irrogare la sanzione sarà il Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base degli elenchi dei soggetti non vaccinati periodicamente trasmessi dal Ministero, ottenuti anche incrociando i dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria.

L'avvio del procedimento sanzionatorio è reso noto dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con una comunicazione che concede ai soggetti inadempienti un termine perentorio di 10 giorni dalla sua ricezione per comunicare all'ASL competente per territorio eventuali certificati di differimento esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero un'altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro lo stesso termine i soggetti non vaccinati notificano all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di tale comunicazione all'ASL.

Se nei 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione non ricevono dall'ASL l'attestazione di insussistenza dell'obbligo vaccinale o di impossibilità di adempiervi, le Entrate notificano un avviso di addebito al trasgressore, con valore di titolo esecutivo.

La competenza sull'opposizione alla sanzione è del Giudice di Pace.

Sanzioni ai lavoratori over 50 sprovvisti di Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022

Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 sono tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro i seguenti soggetti al nuovo obbligo vaccinale (over 50):

⦁ i dipendenti pubblici e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le PA, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9-quinquies del decreto Riaperture);

⦁ i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari e i giudici popolari per accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa nonchè i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (articolo 9-sexies del decreto Riaperture);

⦁ i lavoratori del settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9- septies del decreto Riaperture).

Oltre alle specifiche conseguenze sul rapporto di lavoro, i predetti lavoratori che si troveranno sprovvisti di Green Pass sul luogo di lavoro rischiano una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro (la sanzione va invece da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, sanzione raddoppiata in caso di reiterazione).

Regole base per i Green pass

Riprendendo quanto chiarito dalle FAQ disponibili sul sito della Certificazione verde COVID-19, si ricorda infine che attualmente i tipi di Green pass validi sono i seguenti:

  • Green pass base: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • Green pass rafforzato: certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione;
  • Green pass booster: certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

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