Il 30 settembre 2024 rappresenta una scadenza importante per i soggetti passivi IVA che intendono costituire un Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2025. L’opzione deve essere esercitata entro questa data tramite la presentazione telematica del Modello AGI/1 all’Agenzia delle Entrate, a cura del rappresentante del gruppo, che può essere il soggetto che esercita il controllo o quello con il maggiore volume d’affari. Se l’opzione viene esercitata successivamente, tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024, la decorrenza sarà posticipata al 1° gennaio 2026.
NOTA BENE: Il Gruppo IVA non va confuso con l’istituto dell’IVA di gruppo, che permette a diversi soggetti IVA di effettuare una liquidazione unificata, senza tuttavia farli diventare un unico soggetto passivo ai fini IVA.
Il Gruppo IVA, invece, consente ai partecipanti di essere considerati come un unico soggetto passivo, rendendo irrilevanti le operazioni interne al gruppo ai fini IVA e semplificando notevolmente gli adempimenti contabili e dichiarativi.
Questo istituto, introdotto nel 2019, è particolarmente vantaggioso per quei soggetti che operano in settori con attività tipicamente esenti da IVA, come banche e assicurazioni, poiché elimina l’aggravio fiscale sulle operazioni infragruppo.
Inoltre, entro il 30 settembre 2024 devono essere comunicati anche eventuali nuovi ingressi nel gruppo, se questi soggetti hanno integrato i requisiti per l’adesione durante l’anno. Tale comunicazione segue le stesse modalità dell’opzione iniziale e deve rispettare i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dalla normativa.
Il Gruppo IVA è un istituto fiscale che consente a più soggetti passivi, stabiliti nel territorio italiano e che esercitano attività d’impresa, arte o professione, di costituirsi come un unico soggetto passivo IVA.
Per poter esercitare questa opzione, i partecipanti devono rispettare congiuntamente tre specifici vincoli: finanziario, economico e organizzativo, come stabilito dall’art. 70-ter del DPR n. 633/1972, con prevalenza del vincolo finanziario.
NOTA BENE: L’esistenza del vincolo finanziario fa presumere anche la presenza dei vincoli economico e organizzativo a meno che non venga dimostrato il contrario, attraverso un interpello probatorio presentato all'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico:
Questi vincoli devono esistere dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui si esercita l’opzione, per garantire che il legame tra i partecipanti non sia occasionale o temporaneo.
Ciò implica essenzialmente due cose:
Il Gruppo IVA è costituito da soggetti passivi stabiliti in Italia, che esercitano attività d’impresa, arte o professione, che diventano un unico soggetto passivo ai fini IVA, a patto che siano soddisfatti congiuntamente tre requisiti fondamentali visti.
Analogamente, possono costituire un Gruppo Iva, dietro esercizio di un’opzione, le stabili organizzazioni in Italia di società estere, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini Iva in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale.
Tuttavia, non tutti i soggetti possono aderire al Gruppo IVA. Sono esclusi, infatti:
Anche alcuni tipi di enti e organizzazioni non possono aderire in quanto non considerati soggetti passivi, come per esempio:
Tuttavia, le holding gestorie o miste, che offrono servizi a titolo oneroso oltre a gestire le partecipazioni, possono partecipare al Gruppo. Inoltre, se una holding pura detiene il controllo su altre società, queste ultime possono formare un Gruppo IVA, anche se la holding stessa non è inclusa.
L’opzione per la costituzione del Gruppo IVA deve essere esercitata dal rappresentante del gruppo attraverso la presentazione telematica del modello AGI/1, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e approvato con provvedimento n. 215450 del 19 settembre 2018.
Questo modello non solo formalizza la costituzione del Gruppo IVA, ma serve anche per comunicare altri eventi come la revoca dell’opzione, la cessazione del gruppo in caso di mancanza di pluralità dei partecipanti e altre opzioni contabili come la separazione delle attività.
Il modello deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente per le opzioni contabili, mentre per l’ingresso di nuovi partecipanti deve essere inviato nei 90 giorni successivi alla data del 1° luglio.
Una volta costituito, il Gruppo IVA ottiene un numero di partita IVA unificato, al quale vengono associati tutti i partecipanti, pur mantenendo ciascuno la propria partita IVA attiva. Questo numero funge anche da codice fiscale del gruppo e deve essere riportato in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’imposta. Per le operazioni intracomunitarie, il Gruppo deve iscriversi autonomamente alla banca dati VIES. In caso di cessazione o revoca del Gruppo, i singoli partecipanti che necessitano di operare a livello intracomunitario dovranno reiscriversi al VIES.
NOTA BENE: Il principio di unicità soggettiva del Gruppo IVA non si estende agli ambiti doganali o delle accise, dove le dichiarazioni continuano ad essere gestite dai singoli partecipanti, che mantengono le proprie autorizzazioni. Il Gruppo può anche abilitarsi per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per la fatturazione elettronica.
Il modello AGI/1, utilizzato per esercitare l’opzione di costituzione del Gruppo IVA, è strutturato in due parti principali: il frontespizio e il modulo per l'inserimento dei dati dei partecipanti.
Frontespizio: è dedicato a raccogliere le informazioni essenziali relative all'esercizio dell’opzione. In questa sezione, si devono indicare:
Modulo per i Dati dei Partecipanti: questa parte del modello è dedicata alla registrazione dei partecipanti al Gruppo IVA. È necessario inserire i dati identificativi di ogni soggetto partecipante, insieme alla descrizione delle attività svolte dal Gruppo IVA. Ogni partecipante, insieme al rappresentante del gruppo, deve apporre la propria firma per confermare l’adesione.
Il modello AGI/1 non solo ufficializza l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, ma permette anche di esercitare ulteriori opzioni fiscali, come la gestione separata dell’imposta per specifiche attività (art. 36 del DPR 633/72) e la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti (art. 36-bis del DPR 633/72). La corretta compilazione e presentazione del modello sono essenziali per il riconoscimento formale del Gruppo IVA e per la validità delle opzioni esercitate.
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