Guida del ciclomotore senza patente. Non è reato

Pubblicato il 30 agosto 2019

Il soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale che conduca un ciclomotore senza avere la patente, perché revocata, non commette reato.

E’ quanto si evince dalla sentenza n. 36648, depositata il 29 agosto 2019, ed emessa dalla prima sezione penale della Corte di cassazione.

La pronuncia conferma un principio già dettato dalla giurisprudenza secondo cui non sussiste il reato di cui all’art. 73 del Dlgs 159/2011 nel caso del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale che conduca senza patente - o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - un ciclomotore. Tale mezzo non rientra tra i veicoli contemplati dalla suddetta norma.

Analizzando la disposizione, infatti, emerge che essa prevede la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni per il soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che sia sorpreso alla guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata.

Ma il ciclomotore non può essere assimilato al motoveicolo, leggendo le norme definitorie fornite dal Codice della strada.

Non acquista rilevanza nemmeno il fatto che l’attuale Codice della strada ha stabilito che non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida: infatti, il legislatore ha conservato le distinzioni derivanti dalle differenti caratteristiche tecniche dei veicoli stessi e dall'età dei conducenti.

La Corte ritiene che il “mero fatto dell’intervenuta previsione del conseguimento di una patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori” non legittimi un’interpretazione per la quale il soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale e colto alla guida di un ciclomotore senza patente, possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 73, Dlgs n. 159/2011.

In conclusione, rimanendo immutate le distinzioni riguardanti le categorie dei motoveicoli e dei ciclomotori, non può essere ampliata la platea dei destinatari della norma incriminatrice.

Quindi, nel caso studiato, il soggetto non risponde del reato in quanto il ciclomotore non rientra nella categoria dei motoveicoli.

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