Guida in stato di ebbrezza: messa alla prova positiva, patente non sospesa

Pubblicato il 24 novembre 2018

Nelle ipotesi in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa, accessoria, della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto.

Vi è, infatti, una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento della responsabilità penale, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Anche se il secondo comma dell'articolo 168-ter del Codice penale, inserito con l'articolo 3, comma 11, della Legge n. 67/2014, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l'ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dall’art. 224, comma 3, del Codice della strada ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, “nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all'esito positivo della probation”.

Così la Corte di cassazione, Quarta sezione penale, con sentenza n. 52795 del 23 novembre 2018.

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