Guida in stato di ebbrezza. Nuova patente dopo tre anni dalla sentenza

Pubblicato il 21 maggio 2019

La Cassazione ha fornito precisazioni in tema di revoca della patente di guida, con particolare riferimento alla previsione secondo cui, nei casi di violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

Da quando decorrono i tre anni?

Con la sentenza n. 13508 del 20 maggio, in particolare, la Suprema corte ha chiarito da quando decorrono, nelle ipotesi considerate, i tre anni che occorrono, prima di poter ottenere una nuova patente.

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato il testo della disposizione di riferimento, ovvero l’articolo 219, comma 3 ter, del Codice della strada, precisando come la revoca in oggetto costituisca una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale, comminata dal Giudice penale, e concretamente applicata dall'autorità amministrativa, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.

Decorrenza da condanna passata in giudicato

Nei detti casi – si legge nella decisione - il provvedimento di "revoca" della patente non viene materialmente ad esistere prima che il Giudice penale lo pronunci.

Conseguentemente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

Per la Seconda sezione civile, infatti, la revoca della patente è un atto ad efficacia istantanea, adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato.

Revoca come sanzione amministrativa accessoria 

E’ sulla base di questi assunti che i giudici di Piazza Cavour hanno accolto, con rinvio, il motivo del ricorso promosso dal Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento contro la decisione con cui il Tribunale aveva disposto che la revoca della patente in capo all’imputato, coinvolto in un incidente stradale e trovato in grave stato di ebbrezza, avesse decorrenza a partire dal giorno di accertamento del fatto e non dalla data di "passaggio in giudicato" della decisione che aveva accertato giudizialmente la sussistenza della fattispecie penale.

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