Guida in stato di ebbrezza. Prelievo a seguito di incidente anche senza consenso

Pubblicato il 02 marzo 2012 La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3041 del 1° marzo 2012, ha sottolineato che, nell’ambito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, sono processualmente utilizzabili nei confronti dell’imputato a prescindere dal consenso di quest’ultimo al prelievo medesimo.

Detto accertamento, infatti, costituisce – a detta dei giudici di legittimità “un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy