Guida senza casco: contestazione anche successiva, se motivata

Pubblicato il 14 maggio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 11656 depositata lo scorso 13 maggio, ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace aveva considerato valido un verbale di accertamento di una multa notificato ad un motociclista che era stato colto alla guida del proprio veicolo senza il caso protettivo. Il centauro si era opposto a detto verbale lamentando l'omessa contestazione immediata della violazione imputatagli.

Per quest'ultimo, tuttavia, il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità non ha avuto l'esito sperato in quanto in tale sede è stato ribadito come le violazioni del codice della strada debbano essere sì immediatamente contestate ma non nel caso in cui tale incombente risulti impossibile; in proposito – si legge nel testo della decisione – l'elencazione di casi non necessariamente tipizzati dall'articolo 200 del Codice della strada, per come fornita dall'articolo 384 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, deve essere considerata come meramente esemplificativa della impossibilità a contestare nell'immediatezza; possono ricorrere, cioè, anche casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile. Caso ravvisato nella vicenda di specie dove, per come si poteva leggere nel verbale di accertamento, gli agenti non avevano potuto provvedere alla immediata contestazione in quanto impegnati nelle formalità di altra contestazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy