Gup di Roma su sindacato di voto e accordi di natura temporanea

Pubblicato il 22 febbraio 2012 Secondo il Gup di Roma – sentenza del 7 febbraio 2012 – nel sindacato di voto delle società quotate, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Autorità di vigilanza, vanno ricompresi anche quegli accordi di natura temporanea, strumentali all'andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all'ordine del giorno, volti a dare alla società un indirizzo comune, anche nell'ottica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finanziario; ciò soprattutto se “la pattizia convergenza coinvolga partecipazioni di aziende a vocazione "industriale" in un grande istituto bancario”.

E’ quanto discende dall’espressa esclusione – si legge nel testo della decisione – “dell'applicabilità ai patti parasociali delle società quotate degli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice civile e la chiara distinzione tra i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel comma 5, lettera b), c) e d) dell'articolo 122 Tuf relativi agli assetti proprietari”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy