Gup di Roma su sindacato di voto e accordi di natura temporanea

Pubblicato il 22 febbraio 2012 Secondo il Gup di Roma – sentenza del 7 febbraio 2012 – nel sindacato di voto delle società quotate, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Autorità di vigilanza, vanno ricompresi anche quegli accordi di natura temporanea, strumentali all'andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all'ordine del giorno, volti a dare alla società un indirizzo comune, anche nell'ottica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finanziario; ciò soprattutto se “la pattizia convergenza coinvolga partecipazioni di aziende a vocazione "industriale" in un grande istituto bancario”.

E’ quanto discende dall’espressa esclusione – si legge nel testo della decisione – “dell'applicabilità ai patti parasociali delle società quotate degli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice civile e la chiara distinzione tra i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel comma 5, lettera b), c) e d) dell'articolo 122 Tuf relativi agli assetti proprietari”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy