Holding estere da “provare”

Pubblicato il 17 luglio 2006

Il Dl 223/2006 introduce – articolo 35, comma 13 – una presunzione relativa per la quale si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società e enti che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali e enti commerciali residenti in Italia, se:

-         sono controllate, anche indirettamente, da residenti nel territorio dello Stato;

-         sono amministrate da un consiglio d’amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Si verifica, cioè, un’inversione dell’onere della prova sulla residenza della società estera in cui operi prevalentemente il soggetto che risiede in Italia. Contro i fenomeni di elusione fiscale.

La presunzione relativa che la manovra introduce trova applicazione già dal periodo d’imposta in corso, comportando, probabilmente, difficoltà per i soggetti che non fossero in grado di dimostrare che per la gran parte del periodo d’imposta la sede dell’amministrazione della società è stata effettivamente all’estero.

Sugli utili provenienti da società residenti in paradisi fiscali, il Fisco ripristina, invece, la versione precedente alle modifiche apportate dal correttivo Ires, disponendo che tali utili concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, anziché nella misura ridotta del 40% prevista come regola generale dall’articolo 47, comma 1, del Tuir.

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