I campi sportivi pagano l’Ici

Pubblicato il 05 novembre 2008

Ai fini dell’esenzione dall’Ici per le attività ricreative, decretata dall’articolo 7 del dlgs 504/1992, sono due le condizioni da soddisfare: l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e la esclusiva loro destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito.

Una Srl - responsabile di non aver mai dichiarato né pagato l’Imposta comunale sul campo sportivo proprietà di un ente locale, perché convinta di poter fruire dell’esenzione in quanto il terreno è strumentale all’attività della Figc – dovrà ora versare all’ente l’Ici, anche per gli anni passati, e le sanzioni. D’altronde, conclude la sentenza di Cassazione 25376 (17 ottobre 2008), “l’articolo 7 del dlgs 504 del 1992 esclude espressamente dal godimento del beneficio (...) le società commerciali fra le quali rientra, per sua natura, a prescindere dalle finalità sociali perseguite, anche una società a responsabilità limitata”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy