I CdL fra i soggetti che possono svolgere servizi di politica attiva del lavoro

Pubblicato il 13 gennaio 2016

L’ANCLSU, in data 11 gennaio 2016, ha pubblicato sul proprio sito alcune osservazioni e suggerimenti sul Jobs Act, fra cui particolare attenzione suscitano quelle relative alle politiche attive del lavoro.

A tal proposito evidenzia l’Associazione che, soprattutto nell'ambito di tali realtà produttive minori, i Consulenti del Lavoro sono gli unici a conoscere effettivamente i fabbisogni occupazionali delle imprese e costituiscono, altresì, un importante punto di riferimento anche per i lavoratori in cerca di occupazione i quali sempre più spesso distribuiscono i loro curricula presso gli studi, nella consapevolezza che “un curriculum consegnato a un CdL è nelle mani della persona che gestisce il personale di decine, centinaia di imprese”.

Quindi, poiché i CdL rappresentano i principali punti di contatto fra domanda e offerta sul mercato del lavoro italiano, l’ANCL ha chiesto il loro inserimento fra i soggetti che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 150/2015, possono essere accreditati a svolgere i servizi per il lavoro di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

In alternativa, o in aggiunta, i CdL potrebbero essere ammessi a collaborare, sulla base di apposite convenzioni, con i Centri per l'Impiego, in particolare, per la realizzazione di esperienze lavorative mediante tirocinio e/o per la realizzazione di forme di accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione.

L’ANCLSU arriva a ipotizzare collaborazione con ripartizione dell'assegno di ricollocazione, a risultato occupazionale ottenuto.

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