I codici per la rimessione in bonis

Pubblicato il 12 maggio 2012 L'articolo 2, comma 1, del DL n. 16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44, del 26 aprile 2012, concede la possibilità di accedere a benefici di natura fiscale o a regimi fiscali opzionali anche a chi non ha provveduto tempestivamente “all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale”, previo versamento di sanzioni da versare con il modello F24.

Con la risoluzione n. 46 dell'11 maggio 2012, l'Agenzia delle entrate ha istituito seguenti i codici tributo per la rimessione in bonis:

- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”;

- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille”;

- “8116” denominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”.

I codici vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento”, nel formato AAAA, l'anno per cui si effettua il versamento.
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