I codici tributo per lo split payment

Pubblicato il 13 febbraio 2015 Pronti i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - c.d. split payment. 

E' con risoluzione n. 15 del 12 febbraio 2015 che l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, dando completezza a tale meccanismo.

Con  l'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015), si è previsto che per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l’imposta sia versata all’erario dagli Enti stessi secondo termini e modalità fissati dal decreto Mef del 23 gennaio 2015.

Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla data stessa.

La risoluzione avvisa che il versamento dell'imposta da split payment deve essere eseguito dalla P.a. entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza effettuare la compensazione, con le seguenti modalità:

- tramite modello "F24 Enti pubblici", per le Pa titolari di conti presso la Banca d'Italia;
- con versamento unificato per le Pa, diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane;
- direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per le Pa diverse da quelle precedenti.

I codici da usare sono:

620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”, per l'F24 Enti pubblici;

6040 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”, per l'F24 ordinario.
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