I danni se l’aborto non c’è

Pubblicato il 07 luglio 2008 Il medico e la struttura ospedaliera sono responsabili per violazione del dovere di informativa, nei confronti del paziente, sulla natura dell’intervento che si sta per eseguire, della sua portata, dell’estensione e della probabilità dei risultati conseguibili. E’ quanto stabilito dalla Corte di Appello di Caltanissetta che con una recente sentenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale della donna che si era sottoposta ad intervento volontario interrottivo della gravidanza, fallito, nonostante le rassicurazioni dei sanitari sul suo buon esito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy