I dati recuperati presso terzi invertono l’onere della prova

Pubblicato il 12 aprile 2006

di Cassazione – sentenza 7314/06 – ha stabilito che se dai verbali relativi a ispezioni nei confronti di un contribuente emergono elementi che danno luogo a presunzioni gravi, precise e concordanti a carico di un altro contribuente e l’Amministrazione si avvale della rettifica prevista dall’articolo 54 del Dpr 633/1972, l’onere della prova viene trasferito sul secondo contribuente a carico del quale avviene l’accertamento.

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