I diritti acquisiti non si toccano

Pubblicato il 19 aprile 2011 La sezione Lavoro della Cassazione, con le due sentenze 8847 e 8848 del 18 aprile 2011, ha bocciato la delibera del 2002 della Cassa dei ragionieri che ha sancito, con un colpo di spugna, l'eliminazione del principio del pro rata, con il quale si riconosce agli iscritti il trattamento maturato in relazione agli anni di contribuzione accumulati. Nello specifico, con la delibera in oggetto, si allungava la base di calcolo della pensione retributiva, individuando il parametro nella media di tutti i redditi professionali dichiarati e non più nella media dei 15 migliori degli ultimi 20 anni.

Tutto nasce dalla Finanziaria 2007 che dispone che le Casse di previdenza non siano vincolate più al rispetto del pro rata ma, meno rigidamente, devono adottare le riforme “avendo presente” il principio citato.

Ma, non essendo interpretazione autentica, la norma non è retroattiva: non salva le delibere ante Finanziaria 2007. Soprattutto in caso di provvedimenti che riformino in maniera considerevole le regole sulle prestazioni previdenziali degli iscritti. Le sentenze del 18 aprile scorso avranno ricadute sui contenziosi equiparabili che coinvolgono anche gli enti dei dottori commercialisti e degli avvocati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy