I familiari coadiuvanti di soci di Snc e Sas rientrano nell’obbligo assicurativo se equiparabili a tutti gli effetti ai dipendenti

Pubblicato il 06 aprile 2010

L’Inail con la nota n. 2653/10 definisce la posizione dei familiari collaboratori del socio di società artigiana e non nei confronti dell’Ente assicuratore stesso.

A seguito di alcune richieste di chiarimento espresse in tal senso, l’Inail ha ribadito la necessita dell’obbligo assicurativo per i familiari coadiuvanti di soci di società artigiane e non artigiane.

Prendendo spunto dai vincoli imposti dalla normativa vigente (Dpr n. 1124/1965), che non consente di ricondurre il coadiuvante del socio di società nell’ambito delle persone che sono assicurabili all’Inail, in quanto non direttamente ricompreso tra i soggetti espressamente previsti dalla legge, L’Inail ribadisce la necessità dell’estensione dell’obbligo assicurativo dato che tali soggetti sono ugualmente esposti al rischio connesso con lo svolgimento di lavorazioni rischiose.

Riferendosi, così, alla sentenza n. 476/1987 della Consulta, l’Inail afferma che nel rapporto tra impresa familiare e società cambia soltanto la natura giuridica del soggetto imprenditoriale e tale circostanza da sola non può escludere l’obbligo assicurativo in capo al coadiuvante. Pertanto, si conclude che se il coadiuvante familiare presta la propria opera manuale a beneficio del socio di società anche non artigiana, con carattere di continuità e abitualità e sotto la direzione del socio, egli deve essere assicurato. L’obbligo non scatta nei casi in cui il coadiuvante opera gratuitamente, occasionalmente e in via eccezionale per motivi di affezione. Solo nel caso in cui i coadiuvanti familiari collaborano stabilmente all'andamento della società, essi sono equiparabili ai dipendenti e anche ai soci lavoratori. Di conseguenza, vale l’obbligo assicurativo.

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