I prodotti di design industriale possono anche essere considerati opere d’arte

Pubblicato il 23 novembre 2017

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 143 del 22 novembre 2017, chiarisce che il significato della locuzione “opera artistica”, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione convenzionale, deve essere ricercato nell'ordinamento dello Stato della fonte, mancando una definizione convenzionale di “diritto d’autore su opere artistiche”.

La risoluzione tratta la riconducibilità di royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, nell’ambito dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, stipulata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.

L'Agenzia spiega, nella risoluzione, che i prodotti iconici di design industriale possono essere considerati alla stregua di opere d’arte se dotati di carattere creativo e di valore artistico: se così, i canoni pagati dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d’autore in relazione a queste opere rientrano nell’ambito applicativo della convenzione.

Infatti, in tal caso sussiste l’esenzione totale nello Stato della fonte e la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo poiché le royalties riguardano lo sfruttamento del diritto d’autore su prodotti iconici dotati di “carattere creativo” e di “valore artistico”.

In conclusione, le royalties corrisposte a un soggetto francese per l'utilizzazione economica del diritto d'autore su prodotti iconici di design industriale, se considerate come opere artistiche, non sono imponibili in Italia.

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