I requisiti di brevettabilità non possono essere descritti solo dopo la contestazione

Pubblicato il 06 dicembre 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23592 del 22 novembre 2010, sottolinea come, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale, si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e che sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conoscitivi (novità intrinseca); infine, sotto il profilo formale, è necessaria una descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il ritrovato si pone come soluzione.

In ogni caso – continua la Corte – nelle ipotesi di contestazione della validità del brevetto, l'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda; la mancanza o l'insufficienza della descrizione, quindi, non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico nel giudizio instaurato a seguito della contestazione del brevetto stesso.
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