I requisiti per essere iscritti nell’elenco dei revisori sono di competenza dello Stato

Pubblicato il 12 dicembre 2009 Riaffermando principi già sostenuti in passato, con la sentenza n. 328 depositata in data 11 dicembre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge regionale del Trentino Alto Adige n. 5/2008, in materia di revisione contabile nelle cooperative. Secondo la Consulta, i requisiti espressi nei due articoli della legge regionale che individuano i soggetti che possono essere iscritti nell’elenco dei revisori contabili travalicano gli ambiti di competenza della legge statale. Dunque, l’individuazione della figura professionale con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, mentre è competenza della Regione disciplinare gli aspetti specifici che prevedono un collegamento con la realtà locale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy