I tempi della giustizia accorciati a sei anni

Pubblicato il 12 novembre 2009

Se fosse approvato senza alcuna modifica, con il Ddl che introduce il processo breve si avrebbero cause di durata massima di 6 anni, comprensivi di tutti i 3 gradi del giudizio.

Sul versante parlamentare il Ddl, dopo lo slittamento subito ieri, sarà presentato in giornata all’Aula del Senato per iniziare il suo “viaggio” legislativo.

Con il primo articolo inserito nella bozza, il provvedimento apporta modifiche sull’indennizzo per l’eccessiva durata dei processi (Legge Pinto) affermando che un giusto processo non debba durare per ogni grado di giudizio più di due anni, quindi in totale sei anni.

Altra novità del Ddl attiene alla prescrizione e concerne la possibilità che, in caso di processi per reati con pene non superiori a 10 anni, tranne che nei casi di delitti di mafia, terrorismo o grave allarme sociale, ciascuna fase del processo non possa durare più di due anni, pena la decorrenza della prescrizione. Tale norma avrà effetto solo per gli incensurati e lascerebbe fuori i recidivi e i delinquenti professionali o abituali.

Infine si segnala l’introduzione di una norma transitoria avente lo scopo di rendere applicabile la prescrizione anche ai processi in corso, ma solo per quelli pendenti in primo grado.

Secondo i dati emersi dal Ministero della giustizia l’impatto delle novità introdotte dal Ddl sul processo breve riguarderebbe 100.000 cause che al momento stazionano in primo grado ma con più evidenti ripercussioni per i processi in appello dove la durata di due anni viene ampiamente superata.

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