Ici e no profit, solo il possesso dà l’esenzione

Pubblicato il 20 dicembre 2006

In prossimità della scadenza del saldo Ici, costituzionale ha precisato con l’ordinanza 429/06 che l’esenzione Ici – prevista per gli enti non commerciali dall’articolo 7, lettera i) del decreto legislativo 504/92 – presuppone che l’ente, oltre che utilizzatore dell’immobile, ne sia anche possessore, pur in assenza di disposizioni specifiche del regolamento comunale. Secondo il sopracitato articolo, infatti, sono esenti da Ici gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente alle attività indicate. L’articolo 59 lettera c) del Dl 446/97 dispone però che i Comuni possono con proprio regolamento stabilire che l’esenzione si applichi solo ai fabbricati e “a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale”. Anche è intervenuta in merito, ribadendo che per l’esenzione degli enti è sempre richiesto il duplice requisito del possesso e utilizzo da parte del soggetto no profit. Tuttavia a proposito sono sorti dei problemi interpretativi che ha cercato di risolvere sollevando due eccezioni di illegittimità:

 

- violazione dell’articolo 23 della Costituzione, dato che i Comuni non potrebbero intervenire in tema di esenzione, in quanto materia riservata al legislatore statale;

- violazione dell’articolo 3, per irragionevolezza di un’agevolazione che sembra ammettere all’esenzione anche un privato che concede in locazione l’immobile all’ente non commerciale.

 

costituzionale, aderendo alle precedenti pronunce della Cassazione, ha dichiarato infondata la questione. cioè non sembra dubitare della legittimità di una disposizione statale che consente ai Comuni di intervenire in materia di esenzione. Perciò a prescindere dai regolamenti comunali, in tutti i casi in cui un immobile è posseduto da un soggetto diverso da un ente non commerciale, l’esenzione dell’articolo 7, lettera i) non spetta mai e l’Ici va pagata. In altri termini, i Comuni non possono modificare questa situazione – allargando in via regolamentare l’esenzione – in quanto si tratta di materia riservata al legislatore.

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