Ici ricalcolata in base alla rendita catastale

Pubblicato il 13 agosto 2015

Con sentenza n. 16741 depositata il 12 agosto 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha respinto il ricorso di una società contribuente, che aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Ici (per l'anno 1998) relativamente a due stabilimenti industriali, classificabili in categoria D.

La contribuente contestava la legittimità del metodo di calcolo dell'imposta impiegato dall'Ente comunale, ovvero, sulla base della rendita catastale per immobili similari (piuttosto che sulla base dei valori contabili)

Denunciava, in particolar modo, la violazione del D.Lgs 504/1992, nonché della Legge 342/2000 art. (art. 74 comma 3), assumendo come quest'ultima non trovi applicazione nel caso di immobili, come nella specie, classificati in categoria D.

La Cassazione ha respinto detto motivo, affermando – ed in proposito richiamando altra pronuncia delle Sezioni Unite – come in tema di Ici, il metodo di determinazione della base imponibile basato sulle iscrizioni contabili (ex art. 5 comma 3 D.Lgs 504/1992) per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita), vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non venga formulata. Mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento) o una somma minore, potendo quindi richiedere il relativo rimborso.  

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