Il 55% punta sui vecchi edifici

Pubblicato il 13 giugno 2007

Le condizioni di utilizzo della detrazione del 55%, per gli interventi di risparmio energetico, prevedono come condizione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione, che l’edificio sia già esistente e non di nuova costruzione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, come specificato nella circolare n. 36/2007, la prova dell’esistenza dell’edificio viene fornita dall’iscrizione dell’immobile al catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’Ici. Per i privati e per i lavoratori autonomi l’edificio dovrebbe essere accatastato prima del bonifico mentre per le imprese, l’immobile dovrebbe esistere prima del momento in cui l’investimento si considera effettuato in base al principio di competenza. Nel caso di immobile frazionato in seguito alla ristrutturazione, il bonus potrà essere ottenuto solo per la creazione di un impianto termico centralizzato; per la ricostruzione susseguente alla demolizione, invece, l’agevolazione spetta solo nel caso di fedele ricostruzione.

 

Anche i periti agrari, i dottori agronomi ed i dottori forestali, se iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, sono abilitati a redigere la documentazione richiesta, relativamente alle proprie competenze.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy